{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-11-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-291_2002-11-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21278&nX40_KEY=4711361&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8fcaf80559368f3d95006b910e0d29c2"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["90.1994.291"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 08.11.2002 90.1994.291"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 08.11.2002 90.1994.291"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 08.11.2002 90.1994.291"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:46:26", "Checksum": "40dc88a7023a18719f379e1774e81725", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 08.11.2002 90.1994.291\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3.2. Il Tribunale non può accedere alla domanda della ricorrente già per motivi d'ordine processuale. Questa chiede manifestamente di assegnare il vecchio mulino alla categoria \"meritevole 1c\", ossia tra gli edifici rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti. L'insorgente non ha tuttavia impugnato la decisione con cui l'assemblea di __________ aveva assegnato l'edificio alla categoria \"meritevole 1b\": se, quindi, il Governo avesse condiviso la valutazione effettuata da parte dell'autorità comunale, anziché procedere alla sua modifica in \"diroccato 2\", lo stabile avrebbe ricevuto, a titolo definitivo, tale classificazione. L'insorgente sarebbe pertanto abilitata a chiedere, in questa sede, il solo ripristino della primitiva valutazione, effettuata dall'autorità comunale, che essa non ha impugnato e, pertanto, ha accettato (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT): valutazione che, peraltro, non potrebbe essere tutelata, dal momento che la costruzione non si trova all'interno di un nucleo meritevole di conservazione. La domanda di assegnazione della costruzione alla categoria \"meritevole 1c\" presentata dinanzi al Tribunale è invece improponibile, in difetto di ricorso di prima istanza chiedente tale classificazione (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Né peraltro, sia detto per completezza, il Tribunale, che è vincolato alle domande della ricorrente, in concreto tuttavia inammissibili, potrebbe dar seguito al suggerimento del Consiglio di Stato di assegnare l'edificio alla categoria \"meritevole 1c\".\n3.3. Rimane - beninteso - riservata la possibilità di mutare la classificazione dello stabile in oggetto sulla scorta degli accertamenti e delle valutazioni esperiti dalla autorità interessate, ma in particolare dal Consiglio di Stato, nel corso della presente procedura ricorsuale; andrà tuttavia seguita la procedura della variante di piano regolatore. In questo senso dev'essere interpretato il passaggio del verbale dell'udienza 22 agosto 1995, secondo cui il municipio avrebbe proceduto alla formalizzazione della modifica della classificazione da \"meritevole 1b\" (recte: \"diroccato 2\") a \"meritevole 1c\".\n4. Il Tribunale rinuncia a prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli articoli di legge sopra citati,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Non si preleva una tassa di giudizio.\nPer il Tribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente La segretaria"}