Gli insorgenti sono pertanto abilitati a chiedere, in questa sede, il solo ripristino della primitiva valutazione, effettuata dall'autorità comunale, che essi non hanno impugnato e, pertanto, hanno accettato (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT): valutazione che, però, non può essere tutelata, dal momento che la costruzione non si trova all'interno di un nucleo meritevole di conservazione. La domanda di assegnazione della costruzione alla categoria "meritevole 1a" è invece improponibile, in difetto di ricorso di prima istanza chiedente tale classificazione (art. 38 cpv.