{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-11-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-290_2002-11-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21277&nX40_KEY=4928553&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0d4e073c0249e01fd87bc065709e6549"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.290"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 08.11.2002 90.1994.290"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 08.11.2002 90.1994.290"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 08.11.2002 90.1994.290"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:07:25", "Checksum": "e3d685ea854ce044aa149d3cad2387b5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 08.11.2002 90.1994.290\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.5. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).\nIl potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.\n3. 3.1. Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili ed il piano del paesaggio della zona __________ l'assemblea di __________ ha classificato gli edifici n. __________, al mapp. __________, e __________, al mapp. __________, nella categoria \"meritevole 1b\". Approvando la variante il Consiglio di Stato ha invece modificato la valutazione di entrambi gli edifici in \"diroccato 2\". I ricorrenti chiedono la conferma della valutazione effettuata dall'autorità comunale. Sostengono che il rustico al mapp. __________ è ancora intatto, mentre che quello al mapp. __________ conserva una parte dei muri. Affermano la sussistenza di un interesse pubblico alla conservazione degli stabili, acquistati per essere trasformati a scopo abitativo. Rammentano di avere altresì ricevuto delle assicurazioni in tal senso da parte del municipio. In sede di risposta il Consiglio di Stato ha parzialmente aderito al gravame, proponendo di catalogare la costruzione n. __________, al mapp. __________, quale \"meritevole 1a\". Ha per contro confermato la valutazione relativa all'edificio n. __________, al mapp. __________.\n3.2. Per quanto concerne la costruzione n. __________, al mapp. __________, il Consiglio di Stato ha mutato opinione in sede di osservazioni: da un sopralluogo effettuato dai funzionari preposti dopo la presentazione del ricorso era difatti risultato che l'edificio presentava ancora i muri perimetrali e, parzialmente, il tetto. Esso ha pertanto proposto di assegnare tale costruzione alla categoria \"meritevole 1a\". Il Tribunale, che è vincolato dalle domande dei ricorrenti, non può tuttavia accedere a tale suggerimento. Intanto perché gli insorgenti non hanno formulato simile domanda. Essi hanno chiesto, per contro, la conferma della classificazione operata dall'assemblea comunale, che aveva attribuito l'edificio alla categoria \"meritevole 1b\". Né, del resto, i ricorrenti avrebbero potuto chiedere, in questa sede, l'assegnazione del fabbricato in esame alla categoria \"meritevole 1a\". In effetti, essi non hanno impugnato la decisione con cui l'assemblea di __________ ha assegnato l'edificio alla categoria \"meritevole 1b\": se, quindi, il Governo avesse condiviso la valutazione effettuata da parte dell'autorità comunale, anziché procedere alla sua modifica in \"diroccato 2\", lo stabile avrebbe ricevuto, a titolo definitivo, tale classificazione. Gli insorgenti sono pertanto abilitati a chiedere, in questa sede, il solo ripristino della primitiva valutazione, effettuata dall'autorità comunale, che essi non hanno impugnato e, pertanto, hanno accettato (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT): valutazione che, però, non può essere tutelata, dal momento che la costruzione non si trova all'interno di un nucleo meritevole di conservazione. La domanda di assegnazione della costruzione alla categoria \"meritevole 1a\" è invece improponibile, in difetto di ricorso di prima istanza chiedente tale classificazione (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Rimane - beninteso - riservata la possibilità di mutare la classificazione dello stabile in oggetto sulla scorta degli accertamenti e delle valutazioni esperite dalle autorità interessate, ma in particolare dal Consiglio di Stato, nel corso della presente procedura ricorsuale; andrà tuttavia seguita la procedura della variante di piano regolatore."}