La tassa di giudizio è posta a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge sopra citati, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico degli insorgenti in solido. | 3. Intimazione a: