{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-11-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-289_2002-11-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21276&nX40_KEY=4928553&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "22b2642771d4e8893b21cbf8e70d58b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.289"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 08.11.2002 90.1994.289"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 08.11.2002 90.1994.289"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 08.11.2002 90.1994.289"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:07:24", "Checksum": "72a0ecec1db6ba25a7c784c7fd3cfdcf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 08.11.2002 90.1994.289\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.5. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).\nIl potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.\n3. 3.1. Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili ed il piano del paesaggio della zona __________ l'assemblea di __________ ha classificato l'edificio n. __________ nella categoria \"meritevole 1b\". Approvando la variante il Consiglio di Stato ha invece modificato la valutazione dell'edificio in \"diroccato 2\". I ricorrenti sostengono che il rustico faccia parte di un insieme di edifici formanti un'unica struttura e chiedono che esso venga classificato tra quelli \"meritevoli 1a\". In sede di risposta il Consiglio di Stato ha parzialmente aderito al gravame, proponendo di catalogare la costruzione quale \"meritevole 1c\": questa sarebbe invece troppo piccola per essere utilizzata quale abitazione; essa dovrebbe inoltre mantenere inalterate le caratteristiche tipologiche di edificio accessorio.\n3.2. Il Tribunale non può accedere alla domanda dei ricorrenti già per motivi d'ordine processuale. In effetti, essi non hanno impugnato la decisione con cui l'assemblea di __________ ha assegnato l'edificio n. 219 alla categoria \"meritevole 1b\": se, quindi, il Governo avesse condiviso la valutazione effettuata da parte dell'autorità comunale, anziché procedere alla sua modifica in \"diroccato 2\", lo stabile avrebbe ricevuto, a titolo definitivo, tale classificazione. Gli insorgenti sarebbero, pertanto abilitati a chiedere, in questa sede, il solo ripristino della primitiva valutazione dell'autorità comunale, che essi non hanno impugnato ed hanno, dunque, accettato (cfr. art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT): valutazione che, peraltro, non potrebbe essere tutelata, dal momento che la costruzione non si trova all'interno di un nucleo meritevole di conservazione. La domanda di assegnazione della costruzione alla categoria \"meritevole 1a\" presentata dinanzi al Tribunale è invece improponibile, in difetto di ricorso di prima istanza chiedente tale classificazione (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Né peraltro, sia detto per completezza, il Tribunale, che è vincolato alle domande dei ricorrenti, potrebbe dar seguito al suggerimento del Consiglio di Stato di assegnare l'edificio alla categoria \"meritevole 1c\".\n3.3. Rimane - beninteso - riservata la possibilità di mutare la classificazione dello stabile in oggetto sulla scorta degli accertamenti e delle valutazioni esperiti dalle autorità interessate, ma in particolare dal Consiglio di Stato, nel corso della presente procedura ricorsuale andrà tuttavia seguita la procedura della variante di piano regolatore.\n4. La tassa di giudizio è posta a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli articoli di legge sopra citati,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è respinto.\n2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico degli insorgenti in solido.\n|\n3. Intimazione a: |\n__________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ Municipio di __________, __________ __________ Consiglio di Stato, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona Divisione della pianificazione territoriale, _____ ________ __, 6501 Bellinzona |\nPer il Tribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente La segretaria"}