{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-287_1996-08-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21274&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "615e6b6accd9fc177b77c170ce048a20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.287"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 06.08.1996 90.1994.287"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 06.08.1996 90.1994.287"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 06.08.1996 90.1994.287"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:26", "Checksum": "37708ffec22c15b673058f2b0ede3464", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 06.08.1996 90.1994.287\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n6 agosto 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nvicecancelliera |\nDaniela Regazzi |\nvisto il ricorso del 8 ottobre 1993 di\n|\n|\n1. __________ __________, __________, 2. __________. __________ __________, __________, 1.,2. avv. __________. __________, ____________________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione no. __________del 1 settembre 1993 del Consiglio di Stato che approva il piano regolatore del Comune di __________;\nviste le osservazioni del 26 gennaio 1994 del Municipio di __________;\nvista la risposta del 21 dicembre 1993 del Consiglio di Stato;\nesperiti i necessari accertamenti;\nletti ed esaminati gli atti; |\nr i t e n u t o\nin fatto\na. I signori __________ e __________ sono comproprietari per metà ciascuno delle particelle no. __________e __________del Comune di __________. Trattasi di fondi contigui formanti una superficie complessiva di 2183 mq.\nb. In data 2 aprile 1989\nl’Assemblea comunale di __________ ha deciso l’adozione del Piano Regolatore.\nCon questa adozione la particella no. __________ dei qui ricorrenti è stata\nassegnata alla zona R2 CO, zona d’interesse comunale, mentre la particella no.\n__________è stata assegnata alla zona edificabile R2.\nc. Contro questa\ndecisione i signori __________ e __________ sono insorti in data 26 giugno 1989\nal Consiglio di Stato contestando l’inserimento del loro fondo no.\n__________nella zona R2CO, mancando per un tale azzonamento, a loro dire, il\nrequisito della pubblica utilità.\nd. Con decisone del 1 settembre 1993, qui impugnata, il Consiglio di Stato ha approvato il Piano Regolatore del comune di __________, respingendo al contempo il ricorso inoltrato dagli insorgenti. Al proposito il Governo ha rilevato che l’imposizione di un vincolo di zona edificabile d’interesse comunale poteva costituire un promovimento della residenza primaria nel comune.\ne. Dissentendo da questa risoluzione governativa, i proprietari del mappale no. __________, in data 8 ottobre 1993, sono insorti davanti a questo Tribunale sollevando nuovamente le censure già avanzate in prima istanza. In sostanza essi ritengono che il vincolo imposto alla loro particella non è sorretto da nessun interesse pubblico concreto , considerata la praticamente inesistente richiesta di costruzioni ad abitazione primaria. Inoltre, ritenuta la precarietà degli accessi alla zona R2 CO e la necessità quindi di realizzare una strada di servizio, essi sollevano dubbi circa la fattibilità finanziaria del progetto.\nf. Con osservazioni del 26 gennaio 1994 il Municipio di __________, pur non contestando l’affermazione dei ricorrenti secondo cui l’interesse pubblico all’acquisto di questi terreni è in concreto minimo, rilevava che era in corso uno studio sulla fattibilità della strada d’accesso alla zona, ragion per cui aspicava la reiezione dell’impugnativa. Dal canto suo il Consiglio di Stato, con risposta del 21 dicembre 1993, proponeva la sospensione della decisione di questo ricorso fintanto che il comune avesse riesaminato il problema della strada.\ng. In data 20 aprile 1994 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio all’occasione del quale, dopo lunga discussione, vista l’intenzione delle parti di giungere ad una soluzione bonale, la causa è stata sospesa con facoltà delle parti di riattivarla in ogni momento.\nh. Con lettera del 5\nmarzo 1996 il Municipio di __________ ha comunicato a questo Tribunale che la\nricerca di potenziali interessati all’insediamento nella zona edificabile R2 di\ninteresse comunale ha purtroppo avuto esito negativo. Per questo motivo - e per\nla necessità di realizzare altre opere pubbliche prioritarie rispetto alla\nstrada d’accesso al comparto in questione - il Comune si è dichiarato disposto\na eliminare il vincolo contestato.\nChiamati ad esprimersi in proposito, sia il Consiglio di Stato, con scritto del\n22 marzo 1996, sia i ricorrenti, con lettera del 4 aprile 1996, dichiarano la\nloro adesione e chiedono quindi l’accoglimento del ricorso con conseguente\nattribuzione del particellare no. __________alla zona R 2. Il patrocinatore degl’insorgenti\nchiede inoltre a questo Tribunale congrue ripetibili nonché l’esenzione da\neventuali spese di procedura.\ni. Con scritto del 7 maggio 1996 questo Tribunale rendeva attento il Municipio di __________ della necessità di formalizzare la prevista rinuncia al vincolo per una zona d’interesse comunale, tramite una decisione dell’Assemblea comunale.\ne. L’Assemblea comunale, tenutasi in data 5 giugno 1996, ha quindi deciso all’unanimità di stralciare il contestato vincolo pianificatorio gravante le particelle __________, __________,__________ (cfr. lettera del 17.7.1996 del Municipio di __________ con relativi allegati).\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).\nIn concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.\nPresentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.\n2. Come già rilevato\nnei fatti, il vincolo di zona d’interesse comunale imposto al particellare no.\n__________dei ricorrenti è stato riconsiderato dall’Assemblea comunale che l’ha\nabolito con decisione del 5 giugno 1996, conformemente alla succitata presa di\nposizione 22 marzo 1996 del Consiglio di Stato. Con ciò l’oggetto del ricorso è"}