{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-06-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-285_1996-06-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21272&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7e06527838ddf23577a7281a903be406"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.285"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 04.06.1996 90.1994.285"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 04.06.1996 90.1994.285"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 04.06.1996 90.1994.285"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:30", "Checksum": "aa9d5b36508ee0790e181f990b261c9e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 04.06.1996 90.1994.285\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nstatuendo sul ricorso del 14 settembre 1993 di\n|\n|\n1. __________. __________ __________, __________, 2. __________. __________ __________, __________, 1.,2. __________. __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 13 luglio 1993 del Consiglio di Stato che ha approvato il PR del comune di __________, settore 1 |\nviste le osservazioni 13 settembre 1994 del Consiglio di Stato e 13 dicembre 1993 del Comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nvisto che nel sopralluogo del 7 marzo 1995 i ricorrenti, preso atto che l’accesso alla zona artigianale da Via __________ __________ è stato definitivamente soppresso e che il Comune intende abolire la zona artigianale attraverso una variante di PR, hanno dichiarato di ritirare il ricorso, chiedendo l’assegnazione di ripetibili;\nconsiderato\nche il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;\nche a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;\nche soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata;\nche in concreto l’abbandono della soluzione pianificatoria avversata dai ricorrenti rende senza oggetto il loro ricorso e vale acquiescenza da parte del Comune;\nche dunque al Comune devono essere poste a carico congrue ripetibili a favore dei ricorrenti;\ndecreta\n1. Il ricorso é stralciato dai ruoli.\n2. Non si prelevano tasse e spese. Il Comune verserà fr. 600,. di ripetibili ad ognuno dei ricorrenti.\n|\n3. Intimazione a: |\n- __________. __________. __________, __________ |\n|\n|\n- Municipio di __________ |\n|\n|\n- Consiglio di Stato, Bellinzona |\n|\n|\n- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona |\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}