Le ricorrenti si dolgono che la revisione del PR Settore 1 sia intervenuta senza alcuna modifica del PP del Centro storico, stigmatizzando che mentre i PP di tutti gli altri comparti vennero adottati questo sia stato semplicemente confermato. In proposito rettamente il Consiglio di Stato ha scartato la tesi che tale conferma configuri un semplice richiamo della previgente regolamentazione (non costituente decisione impugnabile), con rinuncia a includere il centro storico nella revisione. In realtà la ripresa del preesistente PPCS nel PR riveduto lo rende parte integrante del nuovo ordinamento. Non importa se la ripresa avvenne con o senza modifiche.