Si pone in questo contesto il quesito se un proprietario può chiedere la modifica del PR e a quali condizioni. La risposta giurisprudenziale è che nel quadro di una revisione totale del PR egli può far valere che determinate restrizioni alla sua proprietà non sono più giustificate da un interesse pubblico preponderante e non sono dunque più compatibili con l’art. 22ter Cost. (DTF 119 Ia 411 consid. Ib, 118 Ia 384 consid. 4a). In quel caso egli può chiedere che il regime del suo fondo venga riesaminato e adattato a norma dell’art. 21 LPT (DTF 120 Ia 232 consid. 2c, 115 Ia 87 consid. 3). Non occorre che le circostanze siano sensibilmente mutate (DTF 115 Ia 88 consid.