{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-01-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-281_1997-01-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21268&nX40_KEY=4933397&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb1ba2d007d122f67ee12de49624b028"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.281"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.281"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.281"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.281"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:15", "Checksum": "4d8559c774d503647e750df76b05d7e6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.281\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nTutto considerato l’assetto pianificatorio previsto dal nuovo PP contempera debitamente l’evidente esigenza di salvaguardare la qualità del centro storico con quella di promuoverne la rivitalizzazione incrementando il potenziale abitativo. Dacciò la sensibile densificazione edificatoria consentita dalla variante.\nChe poi la grande casa abitativa sul part. __________meriti di essere conservata e richieda un degno contorno, incompatibile con un’edificazione troppo intensiva dei confinanti part. __________e __________, è di chiara evidenza, né pensiamo che in ultima analisi le ricorrenti siano d’altro parere.\nCon l’attuale normativa entrambi gli interessi, quello conservativo e quello di un ragionato sfruttamento della proprietà trovano equilibrata soddisfazione.\n5.2 Rimane da esaminare la censura riguardante l’attribuzione dei 3 fondi in zona archeologica e segnatamente nella zona di protezione II. Su questo vincolo si concentrano principalmente nello scritto del 19.8.96 le ire delle ricorrenti, che vi vedono un indegno tranello, proprio a cancellare i vantaggi apportati dalla variante e a rendere del tutto illusorie le maggiorate potenzialità edificatorie previste dalla variante.\nQueste doglianze erano già state esposte nei ricorsi contro le modifiche del PPCS adottate dal Consiglio comunale il 25.3.1986 inoltrati presso tutte le istanze.\nIl Consiglio di Stato aveva motivato il rigetto dell’impugnativa precisando che i piani dei monumenti iscritti e delle zone archeologiche, allegati alla risoluzione allora impugnata, erano stati “esposti a titolo puramente indicativo.\nL’argomento è ripreso nel messaggio del Consiglio di Stato 17.2.1987 concernente il ricorso di 2.a istanza e nel rapporto della Commissione speciale dei confini giurisprudenziali, con la precisazione che “con la richiesta delle varianti il Consiglio di Stato non ha quindi fatto altro che esigere la completazione del PPCS di __________ con l’aggiunta di indicazioni già operanti, determinate dall’applicazione della legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici e dal decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici.” Il Gran Consiglio ha poi respinto il ricorso il 14.7.1988, ai sensi dei considerandi esposti nel rapporto commissionale.”\nNon paghe, le sorelle __________ ricorsero al TF che ne ha respinto il gravame il 13.12.1988 osservando che “come giustamente ribadito a più riprese dalle autorità cantonali, lo scopo principale dei piani menzionati ... consiste nell’informare il proprietario di un fondo sui possibili contenuti storici e archeologici dei terreni o degli stabili. Il perimetro dei monumenti precisa come la miglior conoscenza degli stabili ivi inclusi possa facilitarne enormemente la progettazione e la conservazione, nonché fornire preziose informazioni di storia locale. Per la zona archeologica il vincolo si limita a dar ragguagli sulla possibilità di ritrovamenti e ad addurre la necessità di coordinare con le autorità responsabili i mutamenti del terreno che potrebbero danneggiare reperti archeologici. L’imposizione dei vincoli è disciplinata dalla rispettiva legislazione speciale (cfr. Scolari, Commento della legge edilizia del Cantone Ticino, n. 48 all’art. 16). I parametri edilizi e pianificatori rimangono a loro volta quelli ordinari, enunciati dalle norme di attuazione del piano particolareggiato del centro storico.” E la somma istanza a concludere: “A ragione il legislativo ticinese ha respinto il gravame delle ricorrenti, evocando il carattere puramente informativo dei piani contestati: la sua decisione non è affatto arbitraria.”\nLa sentenza poneva così fine, si poteva sperare, alla lunga contesa sul PPCS.\nLa ripresa tale e quale delle contestate zone nel nuovo PR Settore 1 non può portare ad altro giudizio. Non è dato vedere quale mutamento delle circostanze sia intervenuto dal 1988 tale da sovvertire i termini del problema. D’altro canto gli argomenti svolti dal TF nel quadro del controllo dell’arbitrio mantengono piena validità anche alla luce del più ampio potere cognitivo di cui è investito il TPT.\nLe zone hanno valore puramente indicativo. Non diversamente, si noti, che nelle ipotesi previste dall’art. 10 RALPT ai cui sensi “ I piani cantonali previsti da altre leggi settoriali e che hanno conseguenze sull’utilizzo dei suoli, segnatamente i Piani generali delle strade, i piani di protezione della natura e del paesaggio, i piani di protezione dei monumenti e i piani delle aree di protezione delle acque sotterranee, sono ripresi nelle rappresentazioni grafiche a titolo informativo.”\nCosì le zone qui in contestazione, che non trovano alcun riscontro nelle norme di applicazione del PR.\nV’è unicamente una legenda che correda i piani delle zone in discussione e il cui testo corrisponde nelle grandi linee al riassunto dello scopo di tali zone fattone dal Tribunale federale nella succitata sentenza.\nLa restrizione della proprietà vincoli che dovessero risultarne discenderebbero non già dall’inserimento del fondo nella discussa zona ma dalle conseguenze che i ritrovamenti fattivi trarrebbero con sé in forza delle disposizioni del diritto cantonale (e/o federale).\nLa restrizione della proprietà è posta in essere non tanto dalla collocazione nella zona protetta quanto dall’eventuale reperimento in essa di valori protetti dalla legge. In sostanza è la legge, non la zona che protegge quei beni.\nI possibili inconvenienti che potrebbero derivarne sono giustificati dall’esigenza di offrire un’effettiva tutela a beni che per la loro potenziale importanza storica, antropologica e culturale sono protetti dalla legge cantonale. Né peraltro l’obbligo di comunicare preventivamente uno scavo appare talmente gravescente da violare il principio della proporzionalità."}