{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-01-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-281_1997-01-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21268&nX40_KEY=4933397&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb1ba2d007d122f67ee12de49624b028"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.281"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.281"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.281"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.281"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:15", "Checksum": "4d8559c774d503647e750df76b05d7e6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.281\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nPotrebbero non esserci motivi stringenti per ritenere che lo slittamento della revisione del CS non rientri in quel margine di discrezionalità nell’esercizio delle proprie competenze pianificatorie che va riconosciuta al comune e che il tribunale, cui non compete il controllo dell’opportunità, non ha il potere di sindacare.\nDev’essere però anche considerato che al momento del ricorso l’intenzione del comune era ancora assai vaga e non poteva seriamente fare ostacolo ad un ricorso contro il PR, non potendosi pretendere che un proprietario ritenutosi leso dall’ordinamento adottato aspetti per difendere i suoi interessi che il PR sia nuovamente riveduto.\nIn seguito la volontà si è venuta chiaramente profilando e la variante è stata adottata dal Consiglio comunale.\nA questo punto il ricorso è stato sospeso.\nOra che la variante del PPCS è stata adottata dal comune, approvata dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore (senza ricorsi, neppure delle qui insorgenti) possiamo esaminare se l’assetto finale resiste alle censure sollevate nel ricorso contro la situazione precedente, sostituita pendente lite dalla variante.\nNella misura in cui questa dà soddisfazione alle domande ricorsuali il ricorso diviene senza interesse risp. senza oggetto e la vertenza continua unicamente per la parte rimasta litigiosa.\n5. Ciò premesso, passiamo ora a esaminare le doglianze di merito formulate dalle ricorrenti e le corrispettive domande.\n5.1 Ricordiamo dapprima che i part. __________, __________e __________, siti tutti nel Centro storico, sono inseriti nel settore C, in zona tratteggiata, ubicata a monte dell’asse stradale contrada __________ - via __________ - via __________. Sul part. __________insiste una costruzione d’ante 1945.\nCiò premesso passiamo in rassegna la normativa applicabile.\nL’art. 4 NAPR (Settori d’intervento), suddivide il comprensorio del PPCS in 3 settori:\na) settore C: risanamento conservativo;\nb) settore S: sostituzione e\nc) settore R: ristrutturazione.\nIl settore C è retto dall’art. 5 NAPR. Il cpv. 1 precisa “per risanamento conservativo degli edifici, degli spazi, dei manufatti esterni e degli arredi, s’intende l’intervento inteso a conservare al massimo caratteri distributivi interni essenziali, la forma esterna degli edifici e degli spazi aperti, i materiali e gli elementi costruttivi d’origine, consentendo l’introduzione dei servizi e degli impianti indispensabili per l’esercizio di attività compatibili con i caratteri degli edifici antichi (abitazione, commercio, servizi, ecc.).”\nIl cpv. 2, prescrive che: “nella zona tratteggiata del settore C, devono essere conservati tutti gli edifici costruiti prima del 1945. Nei limiti imposti dal titolo secondo delle presenti norme sono possibili aggiunte o nuovi edifici fino all’IS complessivo stabilito dall’art. 40.”\nPer nuove costruzioni nella zona tratteggiata sono previste eccezioni.\nCosì l’art. 40 NAPR (versione 1983/1992) dispone che “sono possibili nuovi edifici e l’aggiunta di nuovi corpi di fabbrica a condizione che l’indice di sfruttamento complessivo non superi lo 0,75 nella zona a valle dell’asse contrada __________ - via __________ - via __________ e lo 0,60 nella zona a monte dell’asse summenzionato ...”\nGiusta l’art. 41 NAPR (1983/1992) “l’altezza non può essere superiore a:\na) 4 piani, al massimo però m. 13,50, nella zona a valle dell’asse contrada __________ - via __________ - via __________;\nb) 3 piani, al massimo però m. 10.50, nella zona a monte dell’asse summenzionato.\nLe ricorrenti hanno principalmente appuntato i loro strali contro l’IS, affermando che gli IS presenti nel CS si attestano mediamente su valori da 3 a 4, rispetto ai quali lo 0,6 consentito suona offensivo e manifestamente lesivo di ogni proporzionalità.\nVa ora considerato che la variante del ‘96 ha modificato sostanzialmente gli art. 40 e 41.\nL’IS, relativo ai nuovi edifici risp. all’aggiunta di nuovi corpi di fabbrica (e non più “complessivo” come nella precedente versione), è portato all’1,2 nella zona a valle del summenzionato asse stradale e all’1,5 nella zona a monte, dove sono siti i terreni delle ricorrenti.\nDal canto suo l’altezza massima è stata elevata a m 15.\nL’incremento del potenziale edificatorio rispetto all’incriminato PPCS precedente è notevole (1,5 contro lo 0,60 di prima, altezza di m 15 contro i 10.50 precedenti), raggiungendo valori perfettamente ragionevoli tenuto conto della situazione dei fondi e della delicatezza del comparto.\nNé per analoghi motivi può accedersi alla pretesa di togliere dalla zona tratteggiata lo stabile sul fondo __________al fine di escluderlo, come chiedono le ricorrenti, dal computo dell’indice.\nRicordiamo, richiamando la risoluzione governativa n. 160 dell’8.1.1985, pag. 5 che “il riferimento agli indici trova una limitazione nella finalità stessa del piano di protezione, che è rivolto al mantenimento della sostanza edilizia esistente.” Con l’avvertenza che “la possibilità di nuove costruzioni e di nuove aggiunte è stata introdotta soprattutto per tenere in considerazione che la fascia situata a nord dell’asse stradale Via __________ / Via __________ rispettivamente tra il torrente __________ e via delle __________, presentava grandi superfici esenti da costruzioni. In questo contesto i fondi che si trovano nella zona tratteggiata ottengono, rispetto a quelli ubicati esclusivamente nel settore di risanamento conservativo un certo privilegio.” Ora le ricorrenti vorrebbero che lo stabile posto nella zona tratteggiata del settore C ne sia escluso ma che siano mantenuti sui confinanti terreni, liberi da costruzioni, i vantaggi consentiti nella zona tratteggiata dall’art. 5 cpv. 2 NAPR!"}