{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-01-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-281_1997-01-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21268&nX40_KEY=4933397&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb1ba2d007d122f67ee12de49624b028"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.281"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.281"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.281"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.281"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:15", "Checksum": "4d8559c774d503647e750df76b05d7e6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.281\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nVa sottolineato in questo contesto che se il PR è stato adottato, conformemente alla LPT, allo scopo di attuarne gli obiettivi e i principi pianificatori fondamentali, le restrizioni della proprietà che ne conseguono godono della presunzione di legittimità. Tale presunzione sarà tanto più difficile da rovesciare quanto più recente è il PR (DTF 113 Ia 455 consid. 5b). In particolare, se il proprietario chiede un aumento delle possibilità edificatorie a pochi anni dall’entrata in vigore del PR deve provare che il fabbisogno di terreni edificabili è stato calcolato largamente in difetto e che sugli altri punti determinanti (cfr. DTF 118 Ia 157 consid. 4b) le circostanze si sono notevolmente modificate (DTF 120 Ia 233 consid. 2c). Sempre invocando l’art. 22ter Cost, il proprietario può chiedere che venga rivista e adattata la regolamentazione non solo del suo fondo ma pure di quelli vicini, se ne derivano restrizioni all’uso della sua proprietà. In quel caso, tuttavia, “non solo la collettività ma pure i proprietari dei terreni in questione possono avere interesse alla stabilità e all’attuazione del piano e di conseguenza la presunzione di validità è ancor più difficile da rovesciare.” (DTF 120 Ia 234).\nIn generale, per essere ammesso a chiedere la modifica di un piano in vigore (all’infuori di una procedura di revisione generale) il proprietario deve poter dimostrare che l’interesse pubblico giustificante a suo tempo le disposizioni criticate ha cessato, per effetto delle mutate circostanze, di prevalere sui suoi propri interessi. Il diritto federale non conferisce percontro alcuna pretesa a chi invochi unicamente un interesse generale ad adeguare la pianificazione all’evoluzione delle circostanze o adduca motivi senza diretto rapporto con le possibilità d’uso della sua proprietà (DTF 120 Ia 234).\nPremesso che il diritto cantonale non può sopprimere né affievolire la presunzione di validità del PR, desumibile dagli stessi principi materiali della LPT (DTF 120 Ia 233 consid. 2c in fine), va rilevato che la LALPT non prevede il diritto di chiedere la revisione del PR né a favore del proprietario né di terzi (art. 41 LALPT).\n(Cfr. in tema Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau - und besonderes Umweltschutzrecht III. ed. pag. 89; Haller/Karlen, Raumplanungs- und Baurecht pag. 105-107; Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale n. 874 - 878; Rhinow/Krähnmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg.- Bd zur 6. Aufl. Nr. 11 B II d, 74 B XII c, 124 B II d; Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht ZSR NF 102, II, pag. 122 seg.)\n4. Le ricorrenti si dolgono che la revisione del PR Settore 1 sia intervenuta senza alcuna modifica del PP del Centro storico, stigmatizzando che mentre i PP di tutti gli altri comparti vennero adottati questo sia stato semplicemente confermato.\nIn proposito rettamente il Consiglio di Stato ha scartato la tesi che tale conferma configuri un semplice richiamo della previgente regolamentazione (non costituente decisione impugnabile), con rinuncia a includere il centro storico nella revisione.\nIn realtà la ripresa del preesistente PPCS nel PR riveduto lo rende parte integrante del nuovo ordinamento. Non importa se la ripresa avvenne con o senza modifiche. Che tale sia la volontà del comune risulta dall’Istanza di approvazione della revisione del PR Settore 1, del 25.8.1992, nel punto in cui il Municipio riferisce la decisione di attuare la revisione del PR in modo settoriale, con l’adozione di piani particolareggiati e precisa che “alfine di dare a questa prima fase della revisione la dovuta importanza e unità”, sono pure stati inclusi il PP del CS e di due altre zone centrali. “Per quanto riguarda questi tre ultimi piani particolareggiati” il Municipio evidenzia che “non sono state apportate modifiche di sorta né ai piani né alle norme: gli stessi sono stati semplicemente confermati alfine di allinearli con gli altri.”\nIn queste circostanze il PPCS può dunque essere impugnato quale elemento integrante del nuovo PR Settore 1 nell’ambito della revisione generale del PR e precisamente della prima tappa. Ciò premesso occorre esaminare se l’interesse pubblico a mantenere le restrizioni della proprietà previste dal piano iniziale è effettivamente venuto a mancare, così da doverle sopprimere o adeguatamente mitigare.\nOra appare evidente che il mantenimento del PPPCS in un contesto profondamente modificato possa difficilmente giustificarsi, specie considerato il sensibile incremento della potenzialità edificatoria nei comparti toccati dalla revisione, in contrasto con gli indici decisamente bassi previsti tuttora dal CS.\nLa conservazione dello status quo appare difficilmente sorretta dall’interesse pubblico.\nCiò trova peraltro conferma nell’intenzione tosto manifestata dal comune di rivedere pure questo comparto. Risulta chiaramente dalla testé citata Istanza, a pag. 3, in alto: “E’ evidente che taluni correttivi, in modo particolare perquanto riguarda il piano particolareggiato del centro storico, dovranno essere apportati sulla base dell’avanzamento e dell’attuazione della revisione del PR nei settori 2. e 3.” E a pag. 4, prendendo posizione sul ricorso che ne occupa:” Il Municipio ritiene di dover confermare la volontà di rivedere la normativa del centro storico sia per quanto riguarda le norme in generale sia per quanto riguarda l’entità e la consistenza dell’indice di sfruttamento. A tale riguardo il Municipio ha pure conferito mandato ai pianificatori di allestire il relativo studio. La revisione vera e propria verrà affrontata in epoca susseguente alla revisione dei settori 2 e 3 alfine di introdurre delle soluzioni che siano coerenti con queste zone limitrofe.”\nCi si può chiedere a questo punto se ha senso ricorrere contro il PR per una parte che è rimasta solo provvisoriamente immutata, con l’intenzione di rivederla in tempi possibilmente brevi.\n"}