{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-01-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-281_1997-01-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21268&nX40_KEY=4933397&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb1ba2d007d122f67ee12de49624b028"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.281"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.281"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.281"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.281"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:15", "Checksum": "4d8559c774d503647e750df76b05d7e6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.281\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n24 gennaio 1997 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 11 settembre 1993 di\n|\n|\n1. __________ __________, __________, 2. __________ __________, __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 13 luglio 1993 nr. __________del Consiglio di Stato che approva il Piano regolatore del Settore 1 del Comune di __________; |\nvisto la risposta 13 settembre 1994 del Consiglio di Stato e 13 dicembre 1993 del Comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nesperiti i necessari accertamenti;\nr i t e n u t o\nin fatto\na. Il PR del Comune di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 7 luglio 1978. Non vi è compreso il Centro storico il cui piano particolareggiato (PPCS) fu adottato dal Consiglio comunale il 30.5.1983 e approvato dal governo l’8 gennaio 1985. Le modifiche imposte con la risoluzione approvativa sono state adottate il 23.3.1986 dal legislativo comunale e approvate il 18.11.1986 dal Consiglio di Stato.\nb. Nel 1990 il Comune ha avviato la revisione generale del PR, operando su due livelli:\n1) una pianificazione direttrice comunale che definisce gli orientamenti pianificatori di massima, non vincolante i privati, pubblicata con la denominazione di Piano generale d’indirizzo (PGI) nel maggio-giugno 1990 e 2) un piano di utilizzazione vero e proprio (PR), suddiviso in 3 piani settoriali.\nc. Interessa la presente vertenza il PR settore 1, composto a sua volta di 5 piani particolareggiati:\n1. PRP di Piazza __________\n2. PRP di Piazza __________\n3. PRP del Quartiere __________\n4. PRP del Quartiere __________.\n5. PP del centro storico (PPCS)\nd. Nella seduta del 23 marzo 1992 il Consiglio comunale ha adottato il nuovo PR della Città di __________ - Settore 1 e precisamente ha adottato i primi 4 PRP e confermato il piano particolareggiato del centro storico del 30 maggio 1983 con le modifiche del 1986.\ne. Con la risoluzione qui impugnata il Consiglio di Stato ha approvato il PR, respingendo il ricorso delle sorelle __________, proprietarie dei mapp. __________, __________e __________ RFD __________, tutti posti nel Centro storico.\nQueste insorgono in questa sede dolendosi che il PR confermi tale e quale il PP del Centro storico senza apportarvi alcun correttivo e aggiornamento. Chiedono che ai loro fondi venga assegnato un IS del 3-4, pari alla media degli IS esistenti nel Centro storico, che lo stabile sul mapp. __________sub A non venga computato nell’ I.S. e venga quindi cancellato il corrispondente tratteggio e infine che i mappali surriferiti vengano tolti dalla zona di protezione II (colorata in viola nella rispettiva mappa).\nLe ricorrenti segnalano quindi (“solo per l’esattezza”) che, contrariamente alle asserzioni del Consiglio di Stato, durante il periodo di pubblicazione del nuovo PR i piani del PPCS non erano esposti. Tra gli incarti del Settore 1 c’era quello relativo al CS; in esso, fra diversi scritti e piani in scala ridotta ve n’era uno non conforme ai piani CS pubblicati il 30.5.1993.\nLe ricorrenti chiedono il sopralluogo, con ispezione dei piani presso l’UTC e l’allestimento di una perizia che stabilisca gli IS esistenti nel centro storico.\nf. Nelle sue osservazioni (13 dicembre 1993) il Comune ribadisce la volontà di rivedere le normative del Centro storico, già espressa nell’istanza 25.8.1992 di approvazione del PR settore 1, in particolare per quanto riguarda le possibilità edificatorie del comparto. Riconferma che nell’ambito della revisione del PR il Municipio proporrà anche la revisione delle normative concernenti gli indici del Centro storico. “In base all’andamento degli studi tale revisione potrà essere portata avanti nell’ambito della presentazione del messaggio sulla revisione del PR settori 2 e 3, che é previsto nel corso del 1994.” Ciò si giustifica anche “per questioni di natura funzionale in quanto questi settori confinano direttamente con il centro storico cittadino.” Quanto all’inserimento dei fondi delle ricorrenti nella zona di protezione II, la relativa censura “è già stata risolta e liquidata nell’ambito dell’attuazione e dell’approvazione del PP del Centro storico di __________.” Con l’inserimento in questa zona i proprietari vengono avvertiti che sussiste la possibilità di ritrovamenti archeologici. Determinate altre restrizioni “derivano dall’applicazione della legge cantonale sulla protezione dei monumenti storici ed artistici e non già dall’attuazione del piano particolareggiato del Centro storico.”\ng. Dal canto suo il Consiglio di Stato rileva nelle sue osservazioni che l’approccio pianificatorio seguito dal comune di __________ riservando la revisione ai comparti oggetto dello sviluppo urbano e confermando semplicemente il piano del centro storico ricalca essenzialmente quello già adottato dal Comune di __________ e approvato dall’autorità cantonale.\nIl governo nega che l’analisi di situazioni particolari e complesse come il centro storico possa fondarsi esclusivamente sull’indice di sfruttamento, insuscettibile di fornire un utile metro di giudizio della qualità dell’impianto urbanistico e storico, quale è segnatamente conferita dagli allineamenti-arretramenti, dalle altezze, dal rapporto piano-volumetrico, dalla rigorosità degli spazi pubblici, ecc."}