Risponde ad un interesse pubblico chiaramente prevalente su quello del proprietario di escludere l’accesso pubblico a quell’area, né si vede come violi il principio della proporzionalità. Non vi sono ad esempio motivi per ritenere a priori sproporzionato l’onere dell’art. 9 cpv. 3 che impone al privato metà delle spese di sistemazione iniziale, ma non della manutenzione, delle superfici private aperte al pubblico, site tra i confini stradali e le linee di arretramento (o di costruzione), e consistenti in particolare in pavimentazioni, percorsi pedonali o ciclabili, alberature, aiuole e altri arredi urbani; il tutto secondo piani di realizzazione che verranno elaborati dal Comune.