Altre eccezioni (o possibilità di deroghe) non sono previste. Nel caso che ne occupa, quindi, in caso di nuova costruzione o di ricostruzione importante dello stabile esistente, il pianterreno deve essere destinato ad uso commerciale aperto al pubblico e il 40% della superficie del fondo va tenuta libera e aperta all'uso pubblico, tranne se il Municipio concede la deroga dal primo di questi obblighi (destinazione commerciale), nel qual caso cade pure il secondo. j. L'art. 9 cpv.