Per i fondi prospicienti la piazza l'art. 10 cpv. 2 NAPR prescrive che in caso di nuova costruzione o ricostruzione importante degli edifici il piano terreno dev'essere destinato ad uso commerciale aperto al pubblico (come ad esempio bar, ristoranti, negozi, ecc.). h. A temperare il rigore della disposizione la variante '97 ha introdotto la facoltà per il Municipio di concedere deroghe per fondati motivi. Tra questi il disposto novera a titolo esemplificativo il mancato interesse commerciale. i. Dal canto suo l'art. 9 cpv. 1 prescrive che il 40% della superficie di ogni particella debba rimanere libera e aperta all'uso pubblico e a tal fine sistemato.