{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-03-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-280_1998-03-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21267&nX40_KEY=4933379&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1504c00d686ee4998550e0570836ba33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.03.1998 90.1994.280"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.03.1998 90.1994.280"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 02.03.1998 90.1994.280"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:54:40", "Checksum": "daec390f1666fbcc37a6a733a7755f63", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 02.03.1998 90.1994.280\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPartiamo dal presupposto che per mancato interesse commerciale a creare gli\nspazi commerciali prescritti dalla norma non si intenda la semplice assenza di\nun interesse soggettivo del singolo proprietario, ma la mancanza di un\ninteresse oggettivo, fondato su serie valutazioni economiche e di mercato. La\nderoga verrebbe così concessa se risulterà che non vi è attorno a Piazza\n__________ __________ una domanda sufficiente di simili spazi o che la loro\ncreazione non si giustifica economicamente.\nNella prima ipotesi la mancanza di interesse commerciale si identifica in larga\nmisura con l’assenza di un interesse pubblico: se non v’è una domanda di spazi\ncommerciali aperti al pubblico non v’è nemmeno un interesse pubblico - e non\ncerto un interesse pubblico prevalente - a imporne la creazione.\nOra questo interesse dev’esserci già all’atto di imporre il vincolo; già allora\ndev’essere reso plausibile che in tempi ragionevoli si presenterà la necessità\ndi animare la zona attraverso la creazione degli spazi commerciali previsti,\nnecessità suffragata dalla domanda del mercato. Non basta che l’ente pubblico\nlo ponga come obiettivo, questo obiettivo dev’essere anche realizzabile.\nL’esito oltre che auspicabile dev’essere possibile. Altrimenti non v’è un\ninteresse pubblico degno di protezione, fondato su valutazioni realistiche e\nnon semplici propositi velleitari.\nE’ peraltro un’inammissibile inversione dei ruoli esigere che sia il privato a\ndimostrare l’assenza di un interesse commerciale al momento dell’intervento\nedilizio, anziché pretendere che sia il comune a rendere verosimile l’esistenza\ndi questo presupposto all’atto di porre il vincolo contestato. In sintesi: non\nè l'assenza di interesse commerciale a giustificare la deroga dal vincolo ma\nl'esistenza dell'interesse commerciale che sola può giustificarlo.\nNon senza rilevare che il concetto di mancato interesse commerciale è alquanto\nvago e incerto; si presta a interpretazioni contrastanti, non è proprio a\ndefinire in modo chiaro e sicuro il regime dei fondi.\nE' finalmente preferibile - e risponde meglio ad una concezione liberale del\ndiritto e dell'economia che ispira il nostro ordinamento giuridico - che il PR\nsi limiti a prevedere la possibilità di destinare all'uso commerciale auspicato\ni fondi circostanti la Piazza senza imporla d’imperio ai proprietari. Se il\nbisogno diverrà attuale e il privato avrà interesse all'operazione vi sono\nbuoni motivi perché vi dia corso.\nAssai meglio valgono incentivi in questo senso che imposizioni dall'alto non\nrette da ragioni economiche e di mercato sufficienti.\nIl rischio usando questa via è anzi di ottenere il risultato opposto, di\nindurre i proprietari a mantenere lo status quo, a non ristrutturare le case, a\nnon costruirne di nuove pur di non sottomettersi ad un onere privo di adeguato\nriscontro economico e di mercato.\n8. Per i motivi che abbiamo\nesposto in precedenza non risulta che l’interesse commerciale sia reso in\nqualche modo verosimile nel caso concreto.\nIn definitiva, nemmeno nella formulazione della Variante ‘97 l’art. 10 cpv. 2\nappare sorretto da un interesse pubblico preminente.\nCiò rende superfluo esaminare la proporzionalità dei vincoli previsti dal\ndisposto.\nIn queste circostanze il Consiglio di Stato non poteva farsi scudo\ndell'autonomia comunale ma avrebbe dovuto negare la sua approvazione alla\ncontestata normativa rinviandola al comune perché la emendasse rendendola\ncompatibile con la garanzia della proprietà sul cui rispetto da parte dei PR\ncomunali è suo precipuo compito vigilare.\n9. Quanto all'art. 9 resiste\nindenne alle censure ricorsuali: l'obbligo di tenere libero e aperto all'uso\npubblico il 40% della superficie di ogni particella e di sistemarla a tal fine\nnon appare in alcun modo lesivo della proporzionalità nell'ipotesi prevista dal\ncpv. 2 del disposto, ai cui sensi nel caso in cui le costruzioni non prevedono\nun uso commerciale aperto al pubblico la superficie non edificabile può essere\nsistemata a verde, accessibile agli utenti degli edifici. Ora, per i motivi\nsopra svolti l'obbligo di destinare a esercizi pubblici ecc. il pianterreno\ndelle costruzioni nuove o largamente ristrutturate attorno __________\n__________ dev’essere annullato e con ciò l'obbligo ad esso connesso di aprire\nal pubblico la superficie inedificata.\nSe le costruzioni prevederanno nondimeno un uso commerciale aperto al pubblico,\nl’obbligo in discussione appare perfettamente sostenibile e sensato, coerente\ncon l'obiettivo di rendere più vivace e conviviale la piazza. Risponde ad un\ninteresse pubblico chiaramente prevalente su quello del proprietario di\nescludere l’accesso pubblico a quell’area, né si vede come violi il principio\ndella proporzionalità. Non vi sono ad esempio motivi per ritenere a priori\nsproporzionato l’onere dell’art. 9 cpv. 3 che impone al privato metà delle\nspese di sistemazione iniziale, ma non della manutenzione, delle superfici\nprivate aperte al pubblico, site tra i confini stradali e le linee di\narretramento (o di costruzione), e consistenti in particolare in\npavimentazioni, percorsi pedonali o ciclabili, alberature, aiuole e altri\narredi urbani; il tutto secondo piani di realizzazione che verranno elaborati\ndal Comune. Non va dimenticato che la superficie stessa potrà essere computata\nai fini del calcolo degli indici e che questi e in genere i parametri\nedificatori consentono un forte sfruttamento della proprietà. Anche per questo\nil sacrificio chiesto appare ragionevolmente commisurato.\n10. Rimane da esaminare la\ncensura sollevata (col primo ricorso) contro l'art. 11 NAPRT.QR, dal titolo\nPosteggi e rampe d'accesso.\nLa vertenza può rimanere sospesa su questo punto come lo è peraltro tuttora sul\npiano viario generale (cfr. verbale sopralluogo del 7 marzo 1995), non ancora\ndefinito.\nGià nella risposta al ricorso del 7.9.95 il Comune di __________ aveva"}