che con scritto 19 ottobre 1999 il ricorrente chiede lo stralcio della vertenza, ritenutala conclusa in suo favore, e l’assegnazione di “congrua indennità a titolo di rifusione delle spese ripetibili,” considerato che in sede di risposta il Comune aveva chiesto la reiezione del suo ricorso; considerato che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico; che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv.