{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-06-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-277_1996-06-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21265&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "28bd275f5b9f656830b148c261fa7701"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 03.06.1996 90.1994.277"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 03.06.1996 90.1994.277"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 03.06.1996 90.1994.277"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:19", "Checksum": "99c8c11439dbb203f6c25b041b1d5ab4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 03.06.1996 90.1994.277\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n3 giugno 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nstatuendo sul ricorso del 10 aprile 1987 di\n|\n|\n1. __________ __________, __________, 2. __________ __________, __________, 3. __________ __________, __________, 4. __________ __________, __________, 5. __________ __________, __________, 1.,2.,3.,4.,5. avv. __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ |\nviste la risposta 3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato e le osservazioni 15 maggio 1987 del Comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nvisto che nella propria risposta il Consiglio di Stato rileva come in data 19 settembre 1995 sia entrato in vigore il nuovo PR del comune di __________ che non prevede più l’avversata zona __________, mentre la zona __________ ed il posteggio pure contestati dai ricorrenti non sono stati approvati e dovranno quindi formare oggetto di una variante, motivo per cui l’esecutivo cantonale ritiene che il ricorso sia oramai privo di oggetto;\npreso atto che con lettera 7 maggio 1996 gli insorgenti dichiarano di ritirare il loro ricorso, ritenutolo superato di fatto dal nuovo atto pianificatorio;\nconsiderato in fatto e diritto:\nche il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;\nche a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;\nche soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza);\nche in concreto l’abbandono da parte del comune in sede di revisione del PR delle soluzioni pianificatorie contestate dai ricorrenti rende il ricorso privo di oggetto e vale acquiescenza;\nche al comune devono dunque essere poste a carico ripetibili a favore dei ricorrenti, patrocinati da avvocato;\ndecreta\n1. Il ricorso é stralciato dai ruoli.\n2. Non si prelevano tasse e spese; il Comune corrisponderà fr. 1.000.- di ripetibili ai ricorrenti.\n|\n3. Intimazione a: |\n- __________ |\n|\n|\n- Municipio di ________ |\n|\n|\n- Consiglio di Stato, Bellinzona |\n|\n|\n- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona |\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}