O sui quali si pretende, col ricorso, che la decisione avrebbe dovuto pronunciarsi. Ebbene, nel caso presente i ricorrenti non pretendono che le zone valangarie vengano modificate né contestano il fatto che il PR non preveda quei ripari valangari ch’essi si limitano a invitare rispettosamente il Gran Consiglio a decidere con urgenza. Questo invito a dir vero non appare rivolto al parlamento in quanto autorità ricorsuale di seconda istanza ma piuttosto nella sua veste di legislativo cantonale, affinché disponga, forte di quel potere, l’approntamento delle opere di premunizione auspicate. E’ solo a ripari eseguiti che il Consiglio di Stato è invitato a rivedere le zone valangarie.