L'art. 33 cpv. 3 lett. a. LPT, dal canto suo, prescrive che il diritto cantonale abbia a garantire la legittimazione a ricorrere per lo meno nella stessa misura prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La qualità per ricorrere è regolamentata in quest'ambito dall'art. 103 OG che la riconosce a chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica.