{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-247_1996-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21255&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6931e758c8e99b6dbcdf6111eb36bea2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.247"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 01.03.1996 90.1994.247"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 01.03.1996 90.1994.247"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 01.03.1996 90.1994.247"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:48", "Checksum": "c4dca0907b689ee403cb3ef7af139ca8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 01.03.1996 90.1994.247\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n1 marzo 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 21 gennaio 1982 di\n|\n|\n1. __________ __________, __________, 2. __________ __________, __________, 3. __________ __________, __________, 4. __________ __________, __________, 5. __________ __________, ora Eredi a __________ __________, __________ -__________, 6. __________ __________, __________, 7. __________ ______________________. __________, 8. __________ __________, __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione governativa nr. __________ del 19 ottobre 1981 che approva le varianti di PR del Comune di __________; |\nvisto le osservazioni 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato;\nletti ed esaminati gli atti;\nr i t e n u t o\nin fatto\na. Con la contestata risoluzione il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________ modificando d’ufficio le zone valangarie sulla base di un nuovo piano valangario, allestito conformemente alle nuove disposizioni federali. Ne è risultato una rilevante estensione delle zone valangarie per rapporto alle indicazioni fornite dal catasto delle valanghe sul quale si era invece fondato il PR.\nb. __________ __________ e litisconsorti adiscono il Gran Consiglio esprimendo la loro approvazione per l’inclusione nel comprensorio valangario delle zone di __________, __________ __________, __________ __________, di cui sottolineano la pericolosità. Fanno presente che “ripari valangari che modificano o diminuiscono tale pericolo non ne sono stati eseguiti” e “invitano rispettosamente l’Onorando Gran Consiglio a decidere con urgenza le opere di premunizione valangarie, - opere già ripetutamente richieste dal Comune e da privati, - a salvaguardia della legittima protezione delle persone, fabbricati e terreni nel confronto con altri luoghi con situazioni analoghe dove i ripari da tempo sono stati eseguiti con la doverosa sollecitudine e un riesame delle zone edificabili in tale comprensorio a ripari valangari eseguiti”.\nc. Il Consiglio di Stato rileva nella sua risposta del 17 luglio 1995 che da un lato il ricorso non censura il piano valangario e dall’altro formula una richiesta “fuori sede”. Chiede dunque che l’impugnativa venga dichiarata priva d’oggetto e di conseguenza irricevibile.\nd. Il 10 ottobre 1995 ha avuto luogo a __________ un’udienza collettiva alla quale sono stati citati tutti i ricorrenti contro il PR di __________ in relazione alle zone valangarie.\nCon scritto 15.11.1995 __________ __________ dichiara di ritirare il ricorso, altrettanto il 21,11.1995 __________ __________, mentre __________ __________ esprime il suo accordo per la sospensione della vertenza fino all’adozione del nuovo piano valangario. __________ __________ percontro, e con lui __________ __________ e __________ __________, insistono, con raccomandata ricevuta il 29.11.1995, nel ricorso. Confermano la loro approvazione del piano valangario dell’ing. forestale __________, sulla cui base il Consiglio di Stato aveva allargato le zone valangarie. Confermano la richiesta di ripari antivalangari a protezione della strada cantonale __________ - __________ - __________. Protestano che l’esecuzione dei ripari in questione non sia ancora stata eseguita, malgrado la promessa, che l’ex direttore del dipartimento avrebbe fatto al Gran Consiglio e a __________ __________, che sarebbero stati compiuti entro il 1995. Contestano l’affermazione, attribuita al presidente del TPT, secondo cui non ci sarebbero state vittime, mentre gli archivi dimostrano che nel 1606 vi furono ben 11 morti. Precisano che sulla strada tra __________ - __________ - __________ e __________ passa il furgone con tutti gli allievi della montagna di __________ e che per ben due volte la valanga della __________ ha interrotto la strada per __________ - __________.\nin diritto\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992 e dalla norma transitoria ai cui sensi, con l’entrata in vigore della LALPT, i ricorsi già presentati al Gran Consiglio per i quali non è ancora stato fatto alcun atto istruttorio sono demandati al Tribunale della pianificazione del territorio.\n2. Va premesso che al momento in cui venne introdotto il ricorso erano applicabili la LPT e la LE. L'art. 19 LE legittimava a ricorrere in prima istanza ogni cittadino attivo del Comune (actio popularis) come pure ogni persona o ente che dimostrasse un interesse legittimo. L'art. 22 riconosceva la legittimazione ricorsuale, in seconda istanza, a chi avesse già ricorso in prima. L'art. 33 cpv. 3 lett. a. LPT, dal canto suo, prescrive che il diritto cantonale abbia a garantire la legittimazione a ricorrere per lo meno nella stessa misura prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La qualità per ricorrere è regolamentata in quest'ambito dall'art. 103 OG che la riconosce a chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica. Secondo la giurisprudenza federale per riconoscere l'interesse legittimo occorre che il ricorrente sia toccato più di qualsiasi altro cittadino dalla decisione impugnata ed abbia a trovarsi con l'oggetto del litigio in un rapporto particolarmente stretto, dimostrando un interesse personale, immediato ed attuale (DTF 113 Ib 228). Spetta al ricorrente dimostrare l’interesse in questione.\nL’actio popularis è dunque unicamente ammessa contro il PR adottato dal Consiglio comunale, non contro le decisioni del Consiglio di Stato che lo modificano. Contro tali decisioni non è dato insorgere invocando motivi ideali, attinenti all’interesse generale e non propri dell’insorgente."}