che in concreto il fondo del ricorrente, escluso dal PR dalla zona edificabile, vi è stato inserito a seguito di variante, confermata in sede di determinazione dei gradi di sensibilità al rumore con variante di PR approvata dal Consiglio di Stato con ris. 9.4.1997 cresciuta in forza di cosa decisa; che questa modifica della decisione impugnata rende senza oggetto il ricorso in epigrafe e vale acquiescenza da parte del Comune; che dunque al Comune devono essere poste a carico congrue ripetibili a favore del ricorrente; decreta 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano tasse né spese di giudizio. Il Comune verserà fr. 500.- di ripetibili al ricorrente.