{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-07-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-238_1997-07-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21245&nX40_KEY=4933389&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "77ca7486df1bd3626fb48edbb8adb91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.238"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 17.07.1997 90.1994.238"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 17.07.1997 90.1994.238"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 17.07.1997 90.1994.238"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:41:52", "Checksum": "fe5d3adaa3b91e0bcdb48a42e3c63d98", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 17.07.1997 90.1994.238\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n17 luglio 1997 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 25 novembre 1981 di\n|\n|\n__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ |\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato in fatto e diritto\nche il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;\nche a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;\nche soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata;\nche in concreto il fondo del ricorrente, escluso dal PR dalla zona edificabile, vi è stato inserito a seguito di variante, confermata in sede di determinazione dei gradi di sensibilità al rumore con variante di PR approvata dal Consiglio di Stato con ris. 9.4.1997 cresciuta in forza di cosa decisa;\nche questa modifica della decisione impugnata rende senza oggetto il ricorso in epigrafe e vale acquiescenza da parte del Comune;\nche dunque al Comune devono essere poste a carico congrue ripetibili a favore del ricorrente;\ndecreta\n1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.\n2. Non si prelevano tasse né spese di giudizio. Il Comune\nverserà fr. 500.- di ripetibili al ricorrente.\n3.\nIntimazione: - Avv. __________ __________, __________\n- Municipio di __________\n- Consiglio di Stato, Bellinzona\n- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}