| | | | ||| | Incarto n. | 17 luglio 1997 | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composto dai giudici: | Efrem Beretta, presidente, | | Il segretario | Fiorenzo Gianinazzi | visto il ricorso del 25 novembre 1981 di | | __________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, | | | | contro | | | | __________ | letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto e diritto che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico; che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte; che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata; che in concreto il fondo del ricorrente, escluso dal PR dalla zona edificabile, vi è stato inserito a seguito di variante, confermata in sede di determinazione dei gradi di sensibilità al rumore con variante di PR approvata dal Consiglio di Stato con ris. 9.4.1997 cresciuta in forza di cosa decisa; che questa modifica della decisione impugnata rende senza oggetto il ricorso in epigrafe e vale acquiescenza da parte del Comune; che dunque al Comune devono essere poste a carico congrue ripetibili a favore del ricorrente; decreta 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano tasse né spese di giudizio. Il Comune verserà fr. 500.- di ripetibili al ricorrente. 3. Intimazione: - Avv. __________ __________, __________ - Municipio di __________ - Consiglio di Stato, Bellinzona - Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario