Con la pubblicazione scatta il blocco edilizio dell’art. 66 LALPT che va applicato al progetto generale di strada cantonale non diversamente che ad un piano di utilizzazione cantonale (principio oggi sancito dall’art. 13 LStr). Fino all’approvazione del Gran Consiglio non si possono dunque attuare modifiche edilizie o altri provvedimenti contrari alle previsioni del piano. Si noti peraltro che con la nuova LStr la pubblicazione avviene solo con l’approvazione del progetto generale da parte del Gran Consiglio. A prescindere da ciò va considerato che la zona di pianificazione, entrata in vigore con la sua pubblicazione dal 17.05 al 15.06.1993, è stata istituita con una durata di 3 anni.