{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-234_1996-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21244&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0c3a14d6c54bdf43ab7f52d075f7da3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.234"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 12.08.1996 90.1994.234"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 12.08.1996 90.1994.234"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 12.08.1996 90.1994.234"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:42", "Checksum": "165e2ef312818b789e97120700a06358", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 12.08.1996 90.1994.234\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre 5 anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il termine di scadenza.\nIn sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento provvisionale cautelativo, a carattere temporaneo, volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo.\nLa giurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli scopi fondamentali dell’istituto quello di impedire che modifiche del territorio durante la pianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei pianificatori, ostacolandoli nell’adempimento dell’obbligo di pianificare posto loro a carico dall’art. 2 LPT (DTF 113 Ia 365 seg. consid. 2abb).\n3. La zona di pianificazione, provvedimento di natura eminentemente conservativa, non ha per fine di consentire un certo uso del territorio, ma di impedire che interventi incompatibili con l’indirizzo della pianificazione in fieri ne pregiudichino il corretto svolgimento. A questo stadio l’assetto definitivo dell’ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può in particolare affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l’indirizzo pianificatorio potrebbe far temere.\nLa zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente, è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall’indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che pur nei limiti della loro indeterminatezza ne informano l’azione.\nNel procedere a questa verifica - e più generalmente nel valutare la validità del provvedimento - si terrà conto del principio enunciato dal Tribunale federale in RDAT 1990 no. 79 consid. 2b: “l’esame giurisdizionale che l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT garantisce anche nella materia specifica (DTF 110 Ib 140/141) non può estendersi, salvo il caso di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati (DTF 105 Ia 229 consid. 2d), bensì e soltanto alla fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia”.\nSolo importa in questo contesto determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale; la piena tutela giurisdizionale è riservata alla contestazione, a tempo debito, della pianificazione giunta a termine (DTF 105 Ia 231 consid. 2e).\n4. Come sopra precisato la zona di pianificazione decade con la pubblicazione della pianificazione ch’essa era volta a salvaguardare: in concreto, con la pubblicazione del Piano generale della strada __________. Contrariamente a quanto indicato nella scheda non è rilevante ai fini della zona di pianificazione che il PR di __________, nel cui territorio giurisdizionale si snoda il tratto stradale in esame, sia stato adeguato. Con la pubblicazione scatta il blocco edilizio dell’art. 66 LALPT che va applicato al progetto generale di strada cantonale non diversamente che ad un piano di utilizzazione cantonale (principio oggi sancito dall’art. 13 LStr). Fino all’approvazione del Gran Consiglio non si possono dunque attuare modifiche edilizie o altri provvedimenti contrari alle previsioni del piano. Si noti peraltro che con la nuova LStr la pubblicazione avviene solo con l’approvazione del progetto generale da parte del Gran Consiglio.\nA prescindere da ciò va considerato che la zona di pianificazione, entrata in vigore con la sua pubblicazione dal 17.05 al 15.06.1993, è stata istituita con una durata di 3 anni. Sarebbe quindi comunque scaduta ed è ad ogni modo superata attualmente dalla risoluzione parlamentare che ha reso esecutivo il progetto generale, indipendentemente dai ricorsi al Tribunale federale (art. 50 LALPT).\n5. La scadenza del provvedimento impugnato reca con sé la perdita dell’interesse ad impugnarlo: i ricorsi vanno dunque stralciati con giudizio sulle tasse e spese di giudizio; in particolare sulle ripetibili.\n6. A questo scopo occorre fare una prognosi ex ante dell’esito che il ricorso avrebbe avuto se non fosse intervenuto l’evento che togliendo l’interesse a mantenerlo rende superfluo il giudizio di merito.\nIn considerazione della natura cautelativa del provvedimento in discorso, il quale come sopra illustrato non si copre con la pianificazione ch’è chiamato a tutelare ma per ovvie ragioni comporta il vincolo di un’area generalmente maggiore di quella finalmente richiesta, non ci si può basare sull’effettiva natura e estensione del vincolo risultante a pianificazione ultimata per giudicare se il ricorso contro il provvedimento a sua salvaguardia avesse buone prospettive di accoglimento. Non è ad esempio determinante l’accordo raggiunto da un ricorrente a seguito di reclamo contro il Piano generale. Quanto al permesso di costruzione ottenuto da un altro ricorrente sull’area gravata dal vincolo dimostra che bloccata è solo l’edificazione propria ad ostacolare la pianificazione.\nNon si ravvisano tutto ben considerato motivi di qualche stringenza che portino a considerare inaccettabile la discussa zona di pianificazione, visto la sua finalità e l’incertezza al momento della sua adozione circa la definitiva necessità e gravescenza del vincolo imposto.\nNon vi sono dunque i presupposti per concedere ripetibili.\nPer questi motivi,\ndichiara e pronuncia\n1. I ricorsi sono stralciati dai ruoli.\n2. Non si prelevano tasse né spese di giudizio. Non si assegnano\nripetibili.\n3. Intimazione: - St. leg. __________ __________. ____________________., __________\n- St. leg. __________ -__________, __________"}