{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-234_1996-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21244&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0c3a14d6c54bdf43ab7f52d075f7da3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.234"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 12.08.1996 90.1994.234"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 12.08.1996 90.1994.234"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 12.08.1996 90.1994.234"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:42", "Checksum": "165e2ef312818b789e97120700a06358", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 12.08.1996 90.1994.234\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 90.94.00233 90.94.00232 90.94.00231 90.94.00235 |\n12 agosto 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nIl Segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 28 giugno 1993 di\n|\n|\n__________ __________, __________, rappr. da: St. leg. __________ __________. __________ __________., __________ __________,\n__________ __________ con __________ __________ __________ rappr. da st. leg. __________ -__________, __________\n__________. __________ __________ __________ __________\n__________ __________, __________ rappr. da avv. __________ __________, __________\n__________ __________ e __________ __________ rappr. da avv. __________ __________, __________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 27 aprile 1993 con cui il Consiglio di Stato ha adottato una zona di pianificazione cantonale nel comune di _____ |\nvisto la risposta del Consiglio di Stato dell’8 luglio 1994;\nlo scritto 30.1.1995 della Sezione della progettazione;\nle conclusioni 23 febbraio 1995 della __________ __________, 13.3.95 della __________ __________.; 17.2.95 della __________ __________ e __________ __________, 3.3.95 della __________ __________. e 5.5.95 della __________ __________ con __________ __________ __________\nr i l e v a t o\nin fatto\na. Il Piano Direttore prevede la realizzazione della strada principale __________ tra __________ ed il confine di __________ __________o. Il primo tronco di ca. 3,2 km. di lunghezza, tra __________ (svincolo autostradale della __________2) e __________ Est, fa parte della rete delle strade nazionali ed è in funzione dall’autunno del 1991. Il tratto terminale di ca. 4,2 km tra __________ Est e __________ rientra invece nella rete delle strade principali alpine ed è contrassegnato col numero __________. E’ la pianificazione di questo tratto che il Consiglio di Stato ha deciso di tutelare attraverso la zona di pianificazione adottata con la risoluzione impugnata, pubblicata dal 17 maggio al 15 giugno 1993, “per garantire il controllo da parte dell’autorità cantonale dei fondi interessati dalle opere sopra citate fin tanto che non saranno pubblicati i progetti generali e non sarà adeguato il PR comunale attualmente in fase di revisione” (cfr. scheda descrittiva).\nLa zona di pianificazione, precisa la cennata scheda, concerne in particolare “i fondi interessati dal tracciato della __________ __________ Est - __________, dai relativi svincoli, dalle opere di collegamento e di ripristino della rete stradale locale, dai nuovi impianti doganali e dal collegamento ferroviario __________ - __________ attualmente prospettato via __________.” A ciò si aggiunge il progetto di laminazione del torrente __________.\nb. I ricorrenti prendono di mira chi il provvedimento, denunciandone l’ineguatezza e la sproporzione quando non l’assenza di un sufficiente interesse pubblico, chi, per lo stesso ordine di motivi, la pianificazione soggiacente, ossia le opere in via di progettazione, chi infine contesta entrambi.\nQuanto alle domande ricorsuali vanno dall’integrale annullamento della zona al suo ridimensionamento, con esclusione parziale o totale dei singoli fondi.\nConsiderato il carattere unitario della misura pianificatoria impugnata e la riconducibilità dei temi ricorsuali a una serie di motivi tipo, i ricorsi vengono decisi congiuntamente.\nc. Il Consiglio di Stato ribadisce nella sua risposta i motivi svolti a giustificazione del provvedimento nella querelata risoluzione e chiede il rigetto dei ricorsi\nd. Il Progetto generale della nuova strada __________ è stato adottato dal Consiglio di Stato e pubblicato dal 24 ottobre 1994 al 22 novembre 1994.\nI relativi reclami sono stati decisi dal Consiglio di Stato il 21 marzo 1995. I ricorsi contro tale decisione sono stati respinti dal Gran Consiglio il 16 aprile 1996 con decreto che approva contestualmente il Piano generale.\nContro la risoluzione del legislativo cantonale sono insorti con ricorso di diritto amministrativo, rispettivamente di diritto pubblico e amministrativo la __________ __________ e la __________ con altre organizzazioni di protezione dell’ambiente e della natura e del paesaggio.\nin diritto\n1. Secondo l’art. 27 cpv. 1 LPT se i PR mancano o devono essere modificati l’autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito intraprendere “che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione”.\nSempre per comprensori esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare se i piani mancano o devono essere modificati.\nLa zona di pianificazione è istituita, nell’ambito delle relative competenze pianificatorie, dal Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT).\nIl diritto cantonale riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che all’interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione, con la precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e non solo sospese a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice sospensione della domanda, ma solo per gli interventi che ostacolano presumibilmente la pianificazione o l’attuazione di obiettivi pianificatori generali e di protezione ambientale."}