b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza della modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). 2. In concreto bisogna convenire con il Consiglio di Stato che la legittimazione attiva dei ricorrenti non è data. Per ricorrere in seconda sede bisogna aver ricorso in prima. Senza questo presupposto la qualità ricorsuale non può essere riconosciuta. I ricorrenti sono consapevoli di questa carenza, ma adducono motivi, riferiti in narrativa, che varrebbero quale scusante della mancata impugnazione dinnanzi al Consiglio di Stato. Tali motivi non hanno tuttavia questa valenza.