{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-230_1996-02-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21243&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "410a6ba358fb1915f4f9c88ec658a8ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.230"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 22.02.1996 90.1994.230"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 22.02.1996 90.1994.230"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 22.02.1996 90.1994.230"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:15:44", "Checksum": "9dcb1beee302d6ecb7399e9f824499bf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 22.02.1996 90.1994.230\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nA norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza della modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\n2. In concreto bisogna convenire con il Consiglio di Stato che la legittimazione attiva dei ricorrenti non è data.\nPer ricorrere in seconda sede bisogna aver ricorso in prima. Senza questo presupposto la qualità ricorsuale non può essere riconosciuta.\nI ricorrenti sono consapevoli di questa carenza, ma adducono motivi, riferiti in narrativa, che varrebbero quale scusante della mancata impugnazione dinnanzi al Consiglio di Stato. Tali motivi non hanno tuttavia questa valenza.\nLe varianti qui dedotte in giudizio sono infatti state regolarmente annunciate e pubblicate a norma dell’art. 34 LALPT e il fatto, invocato dai ricorrenti, di non essere residenti nel comune e di non aspettarsi così presto una modifica del PR non rappresenta un impedimento oggettivo tale da giustificare la mancata presentazione nei termini di legge del ricorso in prima istanza e legittimare il ricorso diretto in seconda istanza contro la modifica di destinazione delle part. __________e __________prevista dal PR e approvata dal Consiglio di Stato. .\nNé d’altra parte, come giustamente osserva l’autorità governativa, le modifiche d’ufficio decretate dalla risoluzione impugnata sono in qualche relazione coi fondi in contestazione e non è rintracciabile al riguardo alcun interesse degno di protezione dei ricorrenti che consenta di riconoscerne la legittimazione attiva a insorgere presso questo TPT.\nIl ricorso non è quindi ricevibile in ordine.\n3. Visto la particolarità del caso si prescinde dal prelevare tasse e spese di giudizio.\nPer questi motivi,\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso non è ricevibile per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.\n2. Non si prelevano tasse né\nspese di giudizio.\n3. Intimazione: -\n__________. __________ __________, __________ __________\n- Municipio di ________\n-\nConsiglio di Stato, Bellinzona\n- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}