Al cospetto dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente deve ancora essere esaminato il rispetto del principio della proporzionalità, segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e le restrizioni della proprietà necessarie al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137). La misura pianificatoria all'esame è certamente atta a permettere una ridefinizione dei bordi del campo stradale e, quale effetto secondario, favorire un riordino urbanistico della zona.