Il disposto va interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. In concreto, la legittimazione attiva del ricorrente, già insorto, per gli stessi motivi, in prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT. Intimato nel termine di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile.