{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-228_1995-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21242&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8afd6376c35c454de89b07f26b699daf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 23.10.1995 90.1994.228"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 23.10.1995 90.1994.228"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 23.10.1995 90.1994.228"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:57", "Checksum": "4c012ca44ac29979bdf788468d7ab181", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 23.10.1995 90.1994.228\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n23 ottobre 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nvicecancelliere |\nTito Ponti |\nvisto il ricorso del 13 gennaio 1994 di\n|\n|\n__________ __________, __________. ____________________, rappr. da: avv. __________. __________, ____________________ -__________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 24 novembre 1993 del Consiglio di\nStato che approva il piano regolatore (revisione 1989) del comune di\n__________; |\nviste le osservazioni 20 aprile 1994 del Municipio di __________ e la risposta 9 marzo 1994 del Consiglio di Stato,\nletti ed esaminati gli atti\nesperiti i necessari accertamenti;\nr i t e n u t o\nin fatto\na. __________ __________ é proprietario della part. n. __________RFD __________, situata all’imbocco di Via __________ e delimitata superiormente da Via __________. Essa risulta inclusa nella zona edificabile __________; sulla stessa sorge al momento la sua abitazione.\nb. Il PR all'esame è stato adottato dal CC di __________ in data 3 e 4 febbraio 1992. Esso prevede, in corrispondenza della proprietà del ricorrente, l’imposizione di una linea di arretramento su Via __________ di 5 metri, al posto dei precedenti 3 metri (cfr. art. 49 cpv. 3 lett. h NAPR).\nc. Con gravame del 11 maggio 1992 __________ __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo il ripristino della precedente linea di arretramento di 3 metri. A sostegno delle sue domande ha in particolare invocato una violazione del principio della proporzionalità e sottolineato come la contestata disposizione pianificatoria comprometta, in caso di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione, l’uso della sua proprietà. A mente del ricorrente tale disposizione costituisce la premessa per una vera e propria espropriazione materiale.\nd. Con risoluzione 24 novembre 1993 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________ e respinto l’impugnativa. A sostegno della sua decisione il Governo ha sottolineato che la linea di arretramento prevista é una misura atta a garantire maggior spazio vitale alle costruzioni (spazio, luce) e a ridurre di conseguenza il carico inquinante fonico e atmosferico procurato dal transito di veicoli.\ne. Dissentendo dalla decisione governativa il soccombente insorge dinanzi al TPT con le medesime richieste del ricorso di prima istanza. Nel gravame ribadisce quanto argomentato in prima sede, censurando la violazione del principio della proporzionalità, l’assenza di interesse pubblico, il mancato esperimento di un sopralluogo nonché l’insufficiente motivazione della decisione impugnata.\nf. Con osservazioni 20 aprile 1994 il Municipio di __________ postula la reiezione del gravame; alle medesime conclusioni giunge il Consiglio di Stato con risposta 9 marzo 1994. Delle argomentazioni dei resistenti si dirà, nella misura del necessario, nei seguenti considerandi.\ng. In data 5 settembre 1994 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti hanno riproposto le proprie allegazioni e domande.\nÈ poi intervenuto uno scambio di corrispondenza fra le parti, nel quale il ricorrente ha proposto una modifica dell’articolo delle NAPR relativo alle linee di arretramento. Con scritto del 4 agosto 1995, il Municipio di __________ ha però comunicato di aver respinto la proposta dell’arch. __________.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT, entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).\nIl disposto va interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.\nIn concreto, la legittimazione attiva del ricorrente, già insorto, per gli stessi motivi, in prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.\nIntimato nel termine di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile.\n2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti)."}