L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione del registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. La natura boschiva o meno dell'area all'esame dovrà fare oggetto di un accertamento forestale ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LFo. A maggior ragione considerato che l'accertamento è obbligatorio, al momento dell'emanazione e della revisione di un PR, se le zone edificabili, come nel caso di specie, confinano con la foresta (art. 10 cpv. 2 LFo). In tal caso i margini della foresta devono infatti essere iscritti nelle zone edificabili (art. 13 LFo).