Come sostenuto dagli insorgenti, tale risoluzione è tuttavia scaduta due anni dopo la sua emanazione (Risoluzione 4 aprile 1990, punto 5 del dispositivo). Ciò non significa che la particella nr. __________RFP debba essere tutta o in parte inserita in zona edificabile. Ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sulle foreste (LFo, entrata in vigore il 1° gennaio 1993, quindi prima dell'emanazione dell'impugnata risoluzione) si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione del registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo.