L'esclusione della porzione rimanente della particella da tale zona è dettata, a mente del Consiglio di Stato e del Comune, anche dalla sua natura boschiva. Questa circostanza, anche se verosimile (il sedime si inserisce ad angolo retto nel bosco), non risulta dall'incarto ed è contestata dai ricorrenti. Consiglio di stato e comune invocano la Risoluzione governativa 4 aprile 1990 (agli atti), che conferma la natura boschiva della superficie all'esame. Come sostenuto dagli insorgenti, tale risoluzione è tuttavia scaduta due anni dopo la sua emanazione (Risoluzione 4 aprile 1990, punto 5 del dispositivo).