{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-226_1995-06-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21241&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7e3c5f3a6aab459451fc45158f674fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.226"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.226"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.226"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.226"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:40", "Checksum": "aab8a305a8590026bc41fdded8fd9a66", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.226\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAi sensi dell'art. 2 della Legge federale sulle foreste (LFo, entrata in vigore il 1° gennaio 1993, quindi prima dell'emanazione dell'impugnata risoluzione) si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione del registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo.\nLa natura boschiva o meno dell'area all'esame dovrà fare oggetto di un accertamento forestale ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LFo. A maggior ragione considerato che l'accertamento è obbligatorio, al momento dell'emanazione e della revisione di un PR, se le zone edificabili, come nel caso di specie, confinano con la foresta (art. 10 cpv. 2 LFo). In tal caso i margini della foresta devono infatti essere iscritti nelle zone edificabili (art. 13 LFo).\nL'azzonamento della particella all'esame potrà essere deciso solo dopo l'accertamento forestale e sulla base di tutte le circostanze pianificatorie di rilievo.\nIl ricorso è pertanto accolto su questo punto e l'incarto viene rinviato al Comune di __________ affinché elabori una variante di PR dopo la verifica della natura boschiva o meno dell'area in contestazione.\nL'inclusione di foreste in una zona di utilizzazione, cioè qualsiasi zona che non corrisponda all'area forestale protetta, è subordinata a un permesso di dissodamento (art. 12 Legge federale sulle foreste del 1° gennaio 1993, LFo). Deve di conseguenza essere precisato che, se l'accertamento forestale indicherà che l'area in contestazione è boschiva, essa potrà essere attribuita alla zona edificabile solo dopo la concessione del permesso di dissodamento.\n6. Mappali nr. __________e nr. __________RFP\nPer ammissione delle parti entrambi i sedimi sono boschivi. Il PR del 1974 attribuiva parzialmente il mappale nr. __________RFP alla zona EAP (area boschiva attrezzata per lo svago). Il PR all'esame aumenta la porzione del mappale inserita in tale zona e inserisce nella medesima anche tutto il mappale nr. __________RFP (nel PR 1974 inserito nell'area boschiva).\nI proprietari chiedono l'annullamento di questa scelta pianificatoria. Tali domande ricorsuali meritano di essere accolte per i medesimi motivi di cui al precedente pto 5.2. In effetti, come già precisato, l'inclusione di foreste in una zona di utilizzazione è subordinata a un permesso di dissodamento (art. 12 LFo). Ai sensi di tale normativa è da intendersi zona di utilizzazione qualsiasi zona diversa dall'area forestale protetta, quindi anche una zona AEP quale quella all'esame.\nDi conseguenza il ricorso è accolto su questo punto e l'incarto viene rinviato al comune di __________ affinché attribuisca l'area in contestazione all'area forestale o, se le autorità comunali non intendono rinunciare alle zone EAP, dia inizio alla procedura di cui all'art. 12 LFo ed elabori in un secondo tempo una variante di PR.\n7. Considerato che il Comune non è insorto a difesa di propri interessi patrimoniali non vengono poste a suo carico né spese né tasse di giudizio; esso dovrà invece corrispondere congrue ripetibili al ricorrente.\nPer questi motivi,\ndichiara e pronuncia\n1. Il gravame relativo ai mappali nr. __________e 596 RFP è accolto nel senso dei considerandi.\n§) Di conseguenza l'impugnato azzonamento è annullato e\nl'incarto è ritornato al Comune di __________ affinché provveda\ncome indicato al considerando 6.\n2. Il gravame relativo al mappale nr. __________RFP è accolto nel senso dei considerandi.\n§) Di conseguenza l'incarto è ritrasmesso al Comune di\n__________ affinché provveda come indicato al considerando 5.\n3. Non si prelevano né spese né tasse di giudizio.\nIl Comune corrisponderà fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili ai ricorrenti.\n4. Intimazione: - Avv. __________ __________, __________\n- Municipio di __________\n- Consiglio di Stato, Bellinzona\n- Sezione pianificazione urbanistica,\nBellinzona\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente: Il segretario:"}