{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-226_1995-06-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21241&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7e3c5f3a6aab459451fc45158f674fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.226"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.226"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.226"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.226"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:40", "Checksum": "aab8a305a8590026bc41fdded8fd9a66", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.226\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n27 giugno 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\nComposta dei giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca\n|\n|\nSegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi |\nVisto il ricorso del 10 gennaio 1994 di\n|\n|\n1. __________ __________, ____________________, 2. __________ __________, ____________________, 3. __________ __________ -__________, ____________________, 4. __________ __________, ____________________, rappr. da: avv. __________ __________, ____________________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\nla risoluzione 24 novembre 1993 del Consiglio di Stato che approva il piano regolatore (revisione 1989) del comune di __________;\nviste le osservazioni 20 aprile 1994 del Municipio di __________ e la risposta 9 marzo 1994 del Consiglio di Stato\nletti ed esaminati gli atti,\nesperiti i necessari accertamenti,\nr i t e n u t o\nin fatto\na. I ricorrenti sono proprietari dei mappali nr. __________RFP di __________ (sito a __________ __________ e di complessivi 1628 mq); __________RFP (pure ubicato a __________. __________ e di 561 mq), __________RFP (sito in località \"__________i\" e di 5454 mq) e __________RFP (situato in zona \"__________e\" e di 6296 mq).\nb. Il PR antecedente era stato approvato dal Consiglio di Stato nel 1975.\nLe revisioni all'esame sono state adottate dal Consiglio comunale nelle sedute del 3 e 4 febbraio 1992. I sedimi in contestazione sono stati così azzonati:\n- il mappale nr. __________RFP, precedentemente inserito in zona edificabile, è stato parzialmente (520 mq) attribuito ad una zona AEP destinata alla realizzazione di un magazzino comunale.\n- il mappale nr. __________RFP, precedentemente inserito in zona edificabile __________, viene ora considerato boschivo e pertanto escluso dalle zone di utilizzazione (fatta eccezione per una ristretta fascia a valle, attribuita alla zona edificabile).\n- il PR del 1975 attribuiva ca. 800 mq del mappale nr. __________RFP a una zona EAP (vincolo per aree boschive attrezzate), il PR all'esame estende tale superficie a ca. 1'200 mq.\n- il mappale nr. __________RFP era in precedenza attribuito all'area boschiva ed è stato integralmente inserito in una zona EAP per la formazione di un parco comunale.\nc. I proprietari hanno contestato innanzi al Consiglio di Stato le scelte pianificatorie operate dalle autorità comunali e ne hanno chiesto l'annullamento.\nd. Il Consiglio di Stato ha tuttavia approvato il PR e respinto l'impugnativa (impugnata risoluzione, p. 48 segg.).\ne. I soccombenti si aggravano al TPT riproponendo le domande del ricorso di primo grado. Delle allegazioni ricorsuali si riferirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.\nf. Il Municipio di __________ chiede la reiezione del gravame.\ng. Il Consiglio di Stato ne chiede l'accoglimento relativamente al mappale nr. __________RFP: nelle more del giudizio il comune ha infatti acquistato un'altra particella adatta alla realizzazione del magazzino comunale e intenderebbe svincolare il sedime __________.\nh. Del sopralluogo 5 settembre 1994 si dirà, all'occorrenza, nei considerandi di diritto.\nIn quella sede si è comunque avuto conferma della decisione comunale di svincolare la particella nr. __________ RFP. Il patrocinatore dei ricorrenti si è riservata la facoltà di ritirare parzialmente il gravame dopo averli consultati.\ni. A seguito di uno scambio di corrispondenza, i ricorrenti hanno comunicato con scritto 5 dicembre 1994 il loro consenso all'evasione del gravame per quanto riguarda le sole particelle nr. __________, __________e __________RFP. Relativamente al mappale nr. __________RFP la procedura resterà sospesa e verrà ripresa ad istanza di parte.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nLa legittimazione ricorsuale degli insorgenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.\nL'impugnativa, interposta nei termini di legge e quindi tempestiva, è pertanto ricevibile in ordine.\n2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti)."}