Visto l’esisto del ricorso si prescinde dall’applicazione di una tassa di giustizia e spese a carico dei ricorrenti; anche il comune, intervenuto nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche e non già a difesa di interessi patrimoniali, va esentato da spese e tasse di giustizia; considerato il grado di parziale soccombenza, il Comune dovrà invece corrispondere ai ricorrenti, assistiti da un avvocato, fr. 800 a titolo di ripetibili. Per questi motivi, viste le normative alla fattispecie applicabili; dichiara e pronuncia 1. Il ricorso é parzialmente accolto. Di conseguenza la risoluzione impugnata viene annullata nella misura in cui approva l’inclusione del muro di cinta del mapp.