il sopralluogo ha evidenziato l’importanza per il paesaggio del manufatto, al punto che si ritiene concepibile che il Comune intenda proteggerlo sotto questa veste. Se tale é veramente la sua intenzione, il Comune dovrà tuttavia tutelare questo muro ex art. 34 NAPR come elemento paesaggistico e non già naturalistico, come precedentemente proposto. Il TPT non può però arrogarsi questa competenza al posto del Comune, e decretare autonomamente la protezione del muro a secco quale elemento paesaggistico; l’opportunità di operare tale scelta spetta unicamente al comune, in forza della sua riconosciuta autonomia pianificatoria (cfr. sentenza TPT del 6.7.1993 in re “Lucchini/Comune di Loco”).