La risoluzione impugnata del 24.11.1993 osservava infatti che “in applicazione alla legislazione per la salvaguardia e la protezione della natura, devono essere mantenuti quei pochi muri a secco che ancora esistono e che formano l’habitat di molte specie di animali”. Nelle osservazioni 20 aprile 1994 al ricorso dei sigg.