Sono considerati elementi naturali protetti i seguenti oggetti od ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico, così come segnati nel Piano del Paesaggio. a) I corsi d'acqua e le loro rive.__________ b) I muri a secco. c) Singoli alberi. d) Le siepi naturali ed i boschetti esistenti o da reintegrare. e) I massi erratici. f) Le cantine a volta. g) Il tetto roccioso. 2. In generale è vietata qualsiasi manomissione od intervento che possa modificare l'aspetto, le caratteristiche, le funzioni o l'equilibrio biologico presente. Deroghe al cpv. 2 possono essere autorizzate dal Municipio d'intesa con l'autorità cantonale competente. 3.