{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-225_1996-02-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21240&nX40_KEY=4711549&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "59dc5f122d465b9bb57393062b9bb66f"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["90.1994.225"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 29.02.1996 90.1994.225"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 29.02.1996 90.1994.225"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 29.02.1996 90.1994.225"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:59:49", "Checksum": "b9f1dcfff1fe93254426b5f346843f8d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 29.02.1996 90.1994.225\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa risoluzione impugnata del 24.11.1993 osservava infatti che “in applicazione alla legislazione per la salvaguardia e la protezione della natura, devono essere mantenuti quei pochi muri a secco che ancora esistono e che formano l’habitat di molte specie di animali”. Nelle osservazioni 20 aprile 1994 al ricorso dei sigg. Torricelli al TPT, il Comune di __________ precisava che tra gli scopi dell’art. 34 NAPR (adottato secondo i dettami della LPT e della LALPT) vi é quello di “salvaguardare precisi habitat naturali in precise ubicazioni” e continuava dicendo che “con ciò si vuole dire che é proprio la diffusione sul territorio di questi habitat che permette la conservazione di una determinata fauna; la continua soppressione di questi muri a secco e quindi dell’habitat naturale di diverse specie animali, é atta di per sé a ridurre la fauna, obbiettivo esattamente contrario a quello previsto dalla norme pianificatorio poste dal legislatore a tutela dell’ambiente naturale”. Questa argomentazione veniva ulteriormente ribadita dal Consiglio di Stato nelle osservazioni del 9 marzo 1994, laddove rilevava che il muro di cinta del f.m.n. ____ andava protetto giacché “.. “vecchio” e pur non essendo completamente a secco, presenta tutte le idoneità quale habitat per particolari specie di animali”.\nTali motivazioni d’ordine naturalistico sono però state decisamente smentite dalle risultanze della perizia ordinata da codesto Tribunale (in atti). Il perito ha innanzitutto osservato come il muro denominato “a secco” é in realtà stato trasformato da interventi successivi, e che fessure e interstizi, potenzialmente interessanti per la fauna e la flora, sono stati sigillate con calcina; parte del muro é inoltre stata ricostruita ex-novo con tecniche moderne (cemento), come si é potuto constatare anche durante il sopralluogo. Fatte queste premesse, lo specialista ha potuto dichiarare che l’interesse naturalistico del manufatto é praticamente nullo, dal momento che l’oggetto in questione non presentava al momento del rilievo nessuna specie vegetale o animale indicatrice ai sensi dell’OPN o comunque protetta (eccetto una lucertola peraltro molto comune in Ticino). Se ne deduce che, sotto quest’aspetto, non si giustifica nessun vincolo protettivo.\nNel seguito della sua relazione il perito ha tuttavia osservato (benché non formalmente richiesto) che l’inclusione del muro negli elementi tutelati dall’art. 34 NAPR potrebbe essere giustificata dalla sua funzione storico-culturale e paesaggistica, quale elemento architettonico tradizionale che costeggia il viale acciottolato che da __________ sale verso la Chiesa di __________. In tal senso suggeriva una tutela del manufatto nel PR ai sensi del Decreto Legislativo sulle Bellezze Naturali e del Paesaggio del 22.1.1974 (DLBN). Simili argomentazioni di natura paesaggistica e storico-culturale sono poi state riprese anche dal Consiglio di Stato nelle proprie osservazioni conclusive del 29 gennaio 1996.\nOra, il TPT condivide senz’altro le osservazioni del perito; il sopralluogo ha evidenziato l’importanza per il paesaggio del manufatto, al punto che si ritiene concepibile che il Comune intenda proteggerlo sotto questa veste. Se tale é veramente la sua intenzione, il Comune dovrà tuttavia tutelare questo muro ex art. 34 NAPR come elemento paesaggistico e non già naturalistico, come precedentemente proposto. Il TPT non può però arrogarsi questa competenza al posto del Comune, e decretare autonomamente la protezione del muro a secco quale elemento paesaggistico; l’opportunità di operare tale scelta spetta unicamente al comune, in forza della sua riconosciuta autonomia pianificatoria (cfr. sentenza TPT del 6.7.1993 in re “Lucchini/Comune di Loco”).\nIn siffatte evenienze l’inserimento del muro di cinta della part. ___ nel novero degli elementi naturali protetti ex. art. 34 NAPR __________ non appare più giustificato da un interesse pubblico preponderante; il ricorso va pertanto accolto su questo punto e la risoluzione impugnata annullata.\n8. Gli insorgenti chiedono infine una completazione dell’art. 34 cpv. 5 lett. b NAPR, affinché sia loro riconosciuto un contributo da parte del Comune alle spese di manutenzione e ricostruzione dei muri a secco.\nQuesta domanda é tuttavia superflua, dal momento che il TPT ha decretato lo stralcio del muro in questione dagli elementi protetti ex art. 34 NAPR; la posizione dei ricorrenti diventa, a questo momento, del tutto simile agli altri proprietari di muri non specificatamente protetti su tutto il territorio comunale.\n9. Visto l’esisto del ricorso si prescinde dall’applicazione di una tassa di giustizia e spese a carico dei ricorrenti; anche il comune, intervenuto nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche e non già a difesa di interessi patrimoniali, va esentato da spese e tasse di giustizia; considerato il grado di parziale soccombenza, il Comune dovrà invece corrispondere ai ricorrenti, assistiti da un avvocato, fr. 800 a titolo di ripetibili.\nPer questi motivi,\nviste le normative alla fattispecie applicabili;\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso é parzialmente accolto.\nDi conseguenza la risoluzione impugnata viene annullata nella misura in cui approva l’inclusione del muro di cinta del mapp. n. __________a confine con il mapp. n. __________RFD __________ (Via al __________) negli elementi naturali protetti ai sensi dell’art. 34 NAPR.\n2. Non\nsi prelevano tasse di giustizia né spese. Il Comune dovrà corrispondere ai ricorrenti fr.\n800.-- (ottocento) a titolo di ripetibili\n3. Intimazione\n- Avv. __________ __________, __________\n- Municipio di __________\n- Consiglio di Stato, Bellinzona\n- Sezione pianificazione urbanistica,\nBellinzona\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente: Il segretario:"}