{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-225_1996-02-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21240&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "59dc5f122d465b9bb57393062b9bb66f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.225"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 29.02.1996 90.1994.225"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 29.02.1996 90.1994.225"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 29.02.1996 90.1994.225"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:42", "Checksum": "55049f322ab69630e7a9cbb38c93d82c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 29.02.1996 90.1994.225\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nh. Con osservazioni 20 aprile 1994, il Municipio di __________ chiede la reiezione del gravame e sottolinea, in particolare, la necessità di tutelare habitat naturali importanti quali il manufatto in contestazione.\ni. In data 5 settembre 1994 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio delle cui risultanze si dirà, all'occorrenza, nei seguenti considerandi.\nk. Con decisione 19 settembre 1995 il TPT ha deciso di affidare allo studio “Studi __________ __________ __________ ____________________ ”, __________, l’allestimento di una perizia sulle componenti naturalistiche ed ecologiche del muro in contestazione. Tale perizia é stata consegnata al Tribunale il 20 ottobre 1995 ed in seguito trasmessa alle parti per conoscenza, con comminatoria di un termine di 30 giorni per presentare le proprie conclusioni.\nl. In data 25 gennaio 1996 gli insorgenti hanno presentato il proprio allegato conclusivo; nello stesso vengono ribadite le censure esposte in seconda istanza, vale a dire la richiesta di stralciare il muro di cinta a confine della part. n. __________dagli elementi naturali protetti ai sensi dell’art. 34 NAPR nonché di completare questa disposizione affinché sia riconosciuto ai proprietari un contributo alle spese di manutenzione dei muri da parte dell’ente pubblico.\nIl Consiglio di Stato, nelle sue osservazioni conclusive del 29 gennaio 1996, ha invece ribadito la necessità di tutela del muro a secco sulla base dell’importante funzione storico-culturale e paesaggistica dello stesso, funzione che é stata ribadita anche nel referto peritale.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).\nIl disposto va interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.\nLa legittimazione ricorsuale degli insorgenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.\nIl ricorso, inoltrato nel termine di legge, è tempestivo.\n2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).\nIl TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).\n3. I ricorrenti si dolgono innanzitutto della violazione del loro diritto di essere sentiti, segnatamente in ragione del fatto che l'autorità di primo grado non ha speso una solo parola sulle considera-zioni ricorsuali relative alla qualità del muro a secco e al concetto di interesse pubblico degno o meno di protezione, né sulla reiezione della richiesta di completazione dell'art. 34 NAPR (istituzione di contributi comunali per la manutenzione e la ricostruzione dei muri a secco)."}