Il Consiglio di Stato, nella sua risposta, si riconferma nell’impugnata risoluzione osservando che la non approvazione del comparto non dipende da un’errata interpretazione dei principi urbanistici che hanno portato alla definizione del comparto ma da obbiettive ragioni legate alla difficoltà di attuazione degli stessi. Contesta inoltre l’affermazione del Municipio secondo la quale i proprietari del comparto F sarebbero disposti ad accordarsi ai fini di un’edificazione unitaria conformemente alla disposizioni del PPZCC, dal momento che tutti hanno presentato ricorso contro l’assetto urbanistico promosso dal comparto stesso. f.