{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-224_1995-08-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21239&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f69b8dbfc2fcdad7cd749f948d6314ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 23.08.1995 90.1994.224"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 23.08.1995 90.1994.224"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 23.08.1995 90.1994.224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:10", "Checksum": "ec98dd32ef2db6303725ec5e2693308d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 23.08.1995 90.1994.224\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n23 agosto 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nvicecancelliere |\nTito Ponti |\nvisto il ricorso del 31 gennaio 1994 di\n|\n|\n__________ __________ __________, ____________________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 15 dicembre 1993, n.\n__________, con la quale il Consiglio di Stato ha approvato il Piano\nparticolareggiato del centro cittadino del Comune di __________,\nlimitatamente al punto 3.3.2 lett. a concernente la non approvazione del\n“Comparto F”; |\nviste le osservazioni 31 maggio 1994 del Consiglio di Stato,\nletti ed esaminati gli atti\nesperiti i necessari accertamenti;\nr i t e n u t o\nin fatto\na. Oggetto della presente procedura é la mancata approvazione da parte del Consiglio di Stato del “comparto territoriale F” del piano particolareggiato del centro cittadino di __________ (PPZCC). Tale comparto é compreso tra Via __________, Via __________, Via __________. __________ e Via __________.\nb. Il PPZCC é stato adottato il 30 settembre 1991.\nEsso persegue, come precisato alla pag. 1 del Rapporto di pianificazione, lo scopo di recuperare in termini qualitativi la struttura urbanistica del centro cittadino di __________ mediante una rivitalizzazione e riqualificazione ambientale della zona, mirando, segnatamente, ad un riequilibro del rapporto tra le superfici d’utilizzo abitative e quelle ad uso commerciale (a vantaggio delle prime), alla creazione di una sistematica circolazione pedonale e veicolare, nonché alla dotazione di attrezzature pubbliche urbane e di quartiere rispondenti ai bisogni della cittadinanza.\nIn conformità a questi obbiettivi, il pianificatore ha proposto per il comparto F, in particolare, una superficie minima del 50% da destinare ad abitazione, l’imposizione di linee d’arretramento e di linee di costruzione con contiguità prevalente sul fronte della quattro vie che delimitano il comparto, l’interramento dei posteggi e la realizzazione di superfici verdi lungo Via __________ e Via __________.\nc. Con l’impugnata risoluzione il Consiglio di Stato ha approvato il PPZCC ma non la pianificazione del “comparto territoriale F”. Questa non approvazione ha comportato pure:\n-la non approvazione dell’art. 28 NAPPZCC dal titolo “prescrizioni particolari per il comparto F” (p. 8 della decisione);\n-il parziale accoglimento dei ricorsi della __________ __________ __________, __________, della __________ __________, __________, di __________ __________, __________ e __________ in __________, __________, e di __________ __________, __________, in base a cui i vincoli pianificatori del comparto F, ad esclusione di quelli relativi alle quote di destinazione SUL, non sono approvati conformemente a quanto indicato al punto 3.3.2.a.);\n-la considerazione a titolo abbondanziale del ricorso n. 5 di __________ e __________ __________, __________, per cui qualora venga abbandonato il vincolo di superficie verde nel comparto F, per ragioni di simmetria rispetto all’asse centrale di Via __________, venga annullato anche sul fondo di loro proprietà, posto dirimpetto al comparto F.\nA motivo della mancata approvazione, il Consiglio di Stato adduce che, in particolare per quanto attiene all’impronta definitiva che risulta dalle linee di arretramento e dalle linee di costruzione con contiguità prevalente, l’impostazione pianificatoria del comparto F non tiene sufficientemente conto delle difficoltà di attuazione, nel periodo di validità del PP, di singoli progetti per rapporto all’esistenza di edifici che a medio e lungo termine non verranno sostituiti. Secondariamente, nel caso in cui i proprietari non riuscissero ad accordarsi per un’edificazione unitaria, l’autorità cantonale paventa una situazione di stallo con il blocco di qualsiasi ragionevole iniziativa.\nd. Dissentendo da tale decisione il Municipio di __________ adisce il TPT chiedendo l'annullamento del punto 3.3.2.a) della risolu-zione impugnata.\nA sostegno delle sue domande il Municipio osserva che “la situazione raffigurata dallo status quo del comparto F da un punto di vista urbanistico lascia molto a desiderare in quanto le presenze attuali danno un risultato ampiamente difettoso e claudicante. Questo comparto, nell’ambito di un contesto urbano più ampio e che tocca quindi tutti i settori in contatto con Via __________ e Via __________, può nondimeno essere risanato unicamente nel caso in cui si pensi ad una completa ricostruzione concertata fra gli attuali non molto numerosi proprietari, a ciò del resto ben disposti. Unicamente mediante una simile soluzione si può, anche da un punto di vista urbanistico, convenientemente rispondere alle esigenze di una migliorata ad attraente qualità abitativa globale dei quartieri interessati, riservato il dovuto riguardo ad un razionale sfruttamento del suolo ed alle esigenze di carattere economico-finanziario legato al problema particolarmente sentito dell’alloggio”.\nIl Municipio conclude asserendo che il Consiglio di Stato avrebbe violato in modo arbitrario l’autonomia comunale, giudicando non preponderante un completo riassetto del comparto F allorquando precisi interessi della locale collettività lo richiedevano.\ne. Il Consiglio di Stato, nella sua risposta, si riconferma nell’impugnata risoluzione osservando che la non approvazione del comparto non dipende da un’errata interpretazione dei principi urbanistici che hanno portato alla definizione del comparto ma da obbiettive ragioni legate alla difficoltà di attuazione degli stessi. Contesta inoltre l’affermazione del Municipio secondo la quale i proprietari del comparto F sarebbero disposti ad accordarsi ai fini di un’edificazione unitaria conformemente alla disposizioni del PPZCC, dal momento che tutti hanno presentato ricorso contro l’assetto urbanistico promosso dal comparto stesso."}