Innanzitutto perché, come indicato al precedente pto 6, gli indirizzi pianificatori del comparto cui appartengono i fondi dei ricorrenti lo giustificano. Considerati tali indirizzi la restrizione alla proprietà comportata dal vincolo appare assolutamente ragionevole. A maggior ragione se si pone mente al fatto che, secondo l'art. 37 cpv. 1 NAPPZCC, il tracciato dei passaggi pedonali ha unicamente valore indicativo e deve essere definito nel progetto esecutivo. Di conseguenza, il tracciato del passo pedonale in contestazione potrà essere definito, nel caso di ricostruzione del comparto, in modo da minimizzare gli inconvenienti per i proprietari.