a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). Il disposto va interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il presente ricorso, intimato nel termine legale di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, è tempestivo. La legittimità ricorsuale degli insorgenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine. 2.