Esse sono di natura a poter essere esaminate dal TPT con piena cognizione. Da un lato si lamenta l’accertamento inesatto o incompleto di fatti rilevanti, dall’altro l’errata o mancata applicazione della legislazione federale o cantonale. Temi tutti che rientrano nel potere cognitivo del tribunale. Se dunque il diritto di essere sentito fosse stato effettivamente violato, al vizio sarebbe stato posto rimedio in questa sede, garantendo il pieno esercizio di tutti i diritti procedurali e assumendo in contraddittorio le prove ritenute necessarie (DTF 116 Ia 95 consid. 2). La doglianza non merita adesione.