Il Consiglio di Stato ha approvato la variante respingendo i ricorsi dei proprietari. b. La zona di protezione è retta dagli art. 27 bis e ter NAPR. L’art. 27bis NAPR enuncia al cpv. 1 il principio generale che i contenuti naturalistici delle zone di protezione della natura vanno integralmente salvaguardati. A norma del cpv. 2 sono unicamente ammessi interventi di manutenzione e ripristino miranti alla valorizzazione dei biotopi e alla conservazione delle popolazioni vegetali e animali protette. L’art. 27 bis cpv. 4 NAPR enumera le zone di protezione, includendovi la PrNa7 che definisce: